DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi  di  conservazione   delle
                            dichiarazioni 
 
  1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia  delle  entrate  in
via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o  di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui
ai commi successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014,  N.
190. LA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL
PRESENTE PERIODO. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  23  DICEMBRE  2014,  N.
190. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N.  190.  (5)  (10)
(21) (22) 
  2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa  quella
unificata,  sono  presentate  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi  2-bis
e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si  riferiscono
le predette  dichiarazioni  alla  presentazione  della  dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai  soggetti  tenuti  alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti  di  imposta  di  cui
all'articolo 4 e dai  soggetti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dai soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  dai  soggetti
tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione  dei  dati
relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le
predette  dichiarazioni  sono  trasmesse  avvalendosi  del   servizio
telematico Entratel; il collegamento telematico con  l'Agenzia  delle
entrate e' gratuito per gli  utenti.  I  soggetti  di  cui  al  primo
periodo  obbligati  alla  presentazione   della   dichiarazione   dei
sostituti d'imposta, in  relazione  ad  un  numero  di  soggetti  non
superiore  a  venti,  si  avvalgono  per  la  presentazione  in   via
telematica del servizio telematico Internet ovvero di  un  incaricato
di cui al comma 3. (8) (10) 
  2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno  una  societa'  o  ente
rientra tra i soggetti di cui al comma precedente,  la  presentazione
in via telematica delle dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al
gruppo puo' essere effettuata da uno o  piu'  soggetti  dello  stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel.  Si  considerano
appartenenti al  gruppo  l'ente  o  la  societa'  controllante  e  le
societa' da questi controllate come  definite  dall'articolo  43-ter,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre 1973, n. 602. (8) 
  2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2  e  2-bis,
non  obbligati  alla  presentazione  delle   dichiarazioni   in   via
telematica, possono presentare le  dichiarazioni  in  via  telematica
direttamente avvalendosi  del  servizio  telematico  Internet  ovvero
tramite un incaricato di cui al comma 3. 
  3. Ai soli fini della  presentazione  delle  dichiarazioni  in  via
telematica mediante il servizio telematico  Entratel  si  considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: 
    a) gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri e dei periti commerciali  e  dei  consulenti  del  lavoro;
((43)) 
    b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei  ruoli
di periti ed esperti tenuti dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi,  in  possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia  e  commercio  o
equipollenti o diploma di ragioneria; 
    c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra  imprenditori
indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  nonche'  quelle  che  associano
soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; 
    d) i centri  di  assistenza  fiscale  per  le  imprese  e  per  i
lavoratori dipendenti e pensionati; 
    e) gli altri incaricati  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3-bis.  I  soggetti  di  cui   al   comma   3,   incaricati   della
predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente  decreto,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 
  3-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. (18) 
  4. I soggetti  di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono  abilitati
dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata  quando  nello  svolgimento
dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni  vengono  commesse
gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza  di  provvedimenti
di   sospensione   irrogati   dall'ordine   di    appartenenza    del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  da  parte  dei  centri  di  assistenza  fiscale.   Si
considera grave irregolarita' l'omissione ripetuta della trasmissione
di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai
commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo  a  trasmettere
di cui al comma 6-bis. 
  5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati  alla
presentazione  in  via  telematica,  la  dichiarazione  puo'   essere
presentata  all'Agenzia  delle  entrate  anche  mediante   spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il  mezzo  della  raccomandata  o
altro  equivalente  dal  quale  risulti  con  certezza  la  data   di
spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet. 
  6. Le  banche  e  gli  uffici  postali  rilasciano,  anche  se  non
richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I  soggetti
di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o  al  sostituto
di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a  trasmettere  in  via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  i   dati   contenuti   nella
dichiarazione,  contestualmente  alla  ricezione   della   stessa   o
dell'assunzione dell'incarico per  la  sua  predisposizione  nonche',
entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in  via
telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a
quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma  1
e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate  di  ricezione
della dichiarazione. 
  6-bis. Se il  contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  conferisce
l'incarico  per  la   predisposizione   di   piu'   dichiarazioni   o
comunicazioni a un soggetto  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3,  questi
rilascia al contribuente o  al  sostituto  d'imposta,  anche  se  non
richiesto, l'impegno  cumulativo  a  trasmettere  in  via  telematica
all'Agenzia delle entrate i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  o
comunicazioni.   L'impegno   cumulativo   puo'    essere    contenuto
nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto
di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via  telematica
all'Agenzia delle entrate i dati  in  esse  contenuti.  L'impegno  si
intende conferito per la durata indicata nell'impegno  stesso  o  nel
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva revoca espressa
da parte del contribuente o del sostituto d'imposta. 
  7. Le  banche  e  la  Poste  italiane  S.p.a.  trasmettono  in  via
telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate  entro  quattro
mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero,  per
le dichiarazioni presentate oltre tale termine,  entro  quattro  mesi
dalla data di  presentazione  delle  dichiarazioni  stesse,  ove  non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. (10) 
  7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,  presentano
in via telematica le dichiarazioni per le quali non  e'  previsto  un
apposito termine entro un mese dalla scadenza  del  termine  previsto
per la presentazione alle banche e agli uffici postali. 
  7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai
commi  2-bis  e  3,  successivamente  al  termine  previsto  per   la
presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese dalla data contenuta nell'impegno alla  trasmissione  rilasciato
dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
  8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno  in  cui  e'
consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio  postale  ovvero
e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche
direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
  9. I contribuenti e  i  sostituti  di  imposta  che  presentano  la
dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di
cui  ai  commi  2-bis  e  3,  conservano,  per  il  periodo  previsto
dall'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente  sottoscritta  e
redatta su modello conforme a quello approvato con  il  provvedimento
di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i  documenti  rilasciati  dal
soggetto    incaricato    di    predisporre     la     dichiarazione.
L'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere   l'esibizione   della
dichiarazione e dei suddetti documenti. 
  9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
conservano, anche su supporti informatici, per  il  periodo  previsto
dall'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, copia delle  dichiarazioni  trasmesse,  delle
quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa
riproduzione  su  modello  conforme  a  quello   approvato   con   il
provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1. 
  10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data  dalla
comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate   attestante   l'avvenuto
ricevimento  della  dichiarazione  presentata   in   via   telematica
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e  3,  ovvero
dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta  di
invio della raccomandata di cui al comma 5. 
  11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita'  di  svolgimento
del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti  dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite
mediante  distinte  convenzioni,  approvate  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  1
OTTOBRE 2007, N.  159,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  29
NOVEMBRE 2007, N. 222. (5) 
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alla
presentazione delle  dichiarazioni  riguardanti  imposte  sostitutive
delle imposte sui redditi. 
  13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica
l'articolo  12-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  per  le  convenzioni  e  i
decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni  e
i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (3) (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 34,  comma
4) che "Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati  ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998,  n.  322,  per  la  tardiva  o  errata
trasmissione telematica delle  dichiarazioni  ricevute  dai  predetti
soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari  al
10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo fissati nelle relative convenzioni." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
10-bis) che "I soggetti indicati nell'articolo 3, commi  2  e  2-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,  hanno  facolta',  a
partire dal 1° febbraio 2006,  di  effettuare  i  versamenti  unitari
indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni, tramite  le  procedure  telematiche,
direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati  nell'articolo  3
richiamato". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la
presente modifica decorre dal 1° maggio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano  con
riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
641, alinea) che la modifica di cui al comma 1 del presente  articolo
decorre dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore  aggiunto
dovuta per il 2015. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dal  D.L.  31
dicembre 2014, n. 192,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma  641,  alinea)
che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per  il
2016. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  E' stato ripristinato il testo in vigore al  30-06-2019  a  seguito
della soppressione del comma 14 dell'art. 5 del D.L. 21 ottobre 2021,
n. 146 che disponeva la modifica del comma 3, lettera a) del presente
articolo, ad opera della della  L.  17  dicembre  2021,  n.  215,  di
conversione del medesimo.