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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 319

Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2000)
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Testo in vigore dal:  1-10-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, relativo alla costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 25 febbraio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1946, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Acquisito il parere della Banca centrale europea;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Ufficio": l'Ufficio italiano dei cambi;
b) "Banca": la Banca d'Italia;
c) "Statuto": lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, reca: "Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero".
- Il D.M. 25 febbraio 1946 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1946.
- L'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, prevede il conferimento al Governo della delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie ai fini della attuazione delle disposizioni comunitarie sul passaggio della lira all'euro, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea; Trattato che impone a ciascuno Stato membro di provvedere ad assicurare la compatibilità della propria legislazione nazionale con il Trattato medesimo e con lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali.
- L'art. 109 F, paragrafo 6, del Trattato prevede che l'Istituto monetario europeo (IME), nei limiti ed alle condizioni stabile dal Consiglio, venga consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE del 31 dicembre 1993) è relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità sulle proposte di provvedimenti legislativi.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4A del Trattato istitutivo della Comunità europea:
"Art. 4A. - Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente Trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato "Statuto del SEBC") allegati al Trattato stesso".