LEGGE 5 agosto 1998, n. 303

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 8-9-1998
Testo in vigore dal: 8-9-1998
                               Art. 5.
                        Trattamento economico
  1.  Al  magistrato  nominato  ai  sensi  della  presente  legge  e'
attribuito il  trattamento economico complessivo annuo  spettante, in
applicazione  della  legge 19  febbraio  1981,  n. 27,  e  successive
modificazioni,   al  magistrato   dichiarato  idoneo   ai  fini   del
conferimento  delle   funzioni  di  cassazione  con   venti  anni  di
anzianita' complessiva  nelle qualifiche inferiori e  quattro anni di
anzianita' nella qualifica di magistrato di cassazione.
  2. La  dichiarazione di  idoneita' ai  fini del  conferimento delle
funzioni direttive  superiori nell'ambito della Corte  di cassazione,
prevista  nell'articolo  3, comma  3,  retroagisce,  ai soli  effetti
economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.
           Nota all'art. 5:
            -    La  legge    19  febbraio    1981,  n.    27,  reca:
          "Provvidenze per  il personale di magistratura".