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LEGGE 5 agosto 1998, n. 303

Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 8-9-1998
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Testo in vigore dal:  8-9-1998

Art. 5

Trattamento economico
1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.
2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.
Nota all'art. 5:
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca: "Provvidenze per il personale di magistratura".