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LEGGE 3 agosto 1998, n. 299

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Dall'anno 2001 la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. (1) (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 26) che "Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015".