LEGGE 3 agosto 1998, n. 299

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     Promulga la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  10.000  milioni  per
ciascuno  degli  anni  1998,   1999   e   2000   per   l'applicazione
dell'articolo J.11, comma 2,  ultimo  capoverso,  del  titolo  V  del
trattato sull'Unione europea,  ratificato  ai  sensi  della  legge  3
novembre 1992, n. 454. 
  2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata  ai  sensi  dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  come
sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. (1) (2) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 5)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2,  della
legge 3 agosto  1998,  n.  299,  per  il  2012  e'  ridotta  di  euro
12.394.000". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 26) che "Per
l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2
della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro 2.800.000". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 41)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2,  della
legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'anno
2013, di euro 5.963.544  per  l'anno  2014  e  di  euro  9.100.000  a
decorrere dall'anno 2015".