DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1998, n. 283

Istituzione dell'Ente tabacchi italiani.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                          P e r s o n a l e
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il
personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato e addetto alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, e'
inserito  in  un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle
finanze   e  distaccato  temporaneamente  presso  l'Ente  nel  numero
necessario  per  l'avvio  e  la prosecuzione dell'attivita' dell'Ente
medesimo.   Il  predetto  personale,  in  tutto  o  in  parte,  viene
progressivamente  trasferito  all'ente in base ai fabbisogni previsti
dalle  determinazioni  riguardanti i programmi generali, produttivi e
commerciali  e  i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2,
comma 2.
  2.  Il  rapporto  di  lavoro  del personale dipendente dall'Ente e'
disciplinato  dalle  norme  di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva  di  settore,  anche  per quanto riguarda l'istituzione di
fondi  complementari di previdenza, il cui finanziamento e' stabilito
in  sede  di  contrattazione  collettiva, a norma dell'articolo 3 del
decreto   legislativo   21  aprile  1993,  n.  124,  come  modificato
dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3.  Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai
sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche,  continua  ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
  4.  Il  personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in
cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
che  risultasse  in  esubero  a seguito di ristrutturazioni aziendali
eventualmente  verificatesi anche (( nei nove anni successivi )) alla
data  di  trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto
di  essere  riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla   comunicazione  di  esubero,  nei  ruoli  dell'amministrazione
finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 232, della legge 28
dicembre   1995,   n.   549,  come  modificato  dall'articolo  8  del
decreto-legge  8  agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche
amministrazioni.  A  tal  fine,  all'atto della trasformazione, viene
presentato  un  piano di utilizzazione del personale. La riammissione
avviene  a  seguito  di  procedure  finalizzate alla riqualificazione
professionale  del  personale,  attivate  ai  sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando
l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della
trasformazione.  Fino  alla  definizione  delle situazioni giuridiche
conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione,
l'onere  economico  relativo  al personale interessato resta a carico
dell'ente  o  delle  societa' derivate. Al predetto personale vengono
riconosciute  l'anzianita'  corrispondente  al servizio prestato e la
posizione  economica  che avrebbe conseguito presso l'amministrazione
finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle societa'.
  5.  Al  personale  del  ruolo  ad  esaurimento  di  cui al comma 1,
all'atto  della  trasformazione  in  societa'  per azioni, nonche' al
personale avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma
4,  si  applicano  le  disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e
quelle  sulla  mobilita'  previste  dagli  articoli  35  e 35-bis del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
  6.  Al  personale  dichiarato  in esubero e che abbia almeno trenta
anni  di anzianita' contributiva o almeno cinquantotto anni di eta' e
quindici anni di anzianita' contributiva si applicano gli istituti in
materia  di  sostegno  del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi  di  ristrutturazione  aziendali  secondo  i  criteri di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  7.  L'Ente puo' adottare misure di incentivazione economica volte a
favorire  la  riduzione  del  numero  degli eventuali esuberi, con il
consenso dei lavoratori interessati.
  8.  In  sede  di  prima  applicazione non puo' essere attribuito al
personale  in  servizio  un  trattamento  giuridico ed economico meno
favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  9.  Al  personale  in  servizio  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  continuano  ad applicarsi i regimi previdenziali e
pensionistici previsti alla medesima data.
  10.  Al  personale  interessato  ai processi di mobilita' di cui al
comma 4 si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
con le relative norme di attuazione.
  11.   Al  personale  trasferito  all'Ente  e  successivamente  alle
societa' private si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 34
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, come sostituito
dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
  12.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabiliti criteri e modalita' per i versamenti contributivi e la
liquidazione dei trattamenti.