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LEGGE 30 luglio 1998, n. 274

Disposizioni in materia di attività produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 26/08/1998
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Testo in vigore dal:  26-8-1998

Art. 4

Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario), è il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di giudizio di conto).
- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
''2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214''.
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'art. 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'art. 75 sono sopresse le parole da: ''il quale lo deposità' fino alla fine del comma".