LEGGE 30 luglio 1998, n. 274

Disposizioni in materia di attivita' produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 26/08/1998
Testo in vigore dal: 26-8-1998
                               Art. 4.
  Norma interpretativa  in materia di camere  di commercio industria,
artigianato e agricoltura
  1.  Le  disposizioni  in  materia  di  giudizio  di  conto  di  cui
all'articolo 10  della legge 15 maggio  1997, n. 127, sono  estese ai
rendiconti  degli   agenti  contabili  delle  camere   di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
           Nota all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  recante  "Misure  urgenti    per  lo      snellimento
          dell'attivita'    amministrativa  e dei   procedimenti   di
          decisione  e  di   controllo" (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.   113  del  17  maggio   1997  -  supplemento
          ordinario), e' il seguente:
            "Art. 10 (Disposizioni in materia di  giudizio di conto).
          - 1. Dopo il  comma 2  dell'art.  58 della  legge  8 giugno
          1990,  n. 142,  e' inserito il seguente:
            ''2-bis.  Gli  agenti  contabili degli enti locali, salvo
          che la Corte dei  conti  lo richieda,   non   sono   tenuti
          alla   trasmissione  della documentazione occorrente per il
          giudizio di conto di cui all'art. 74 del regio  decreto  18
          novembre  1923,    n. 2440, ed agli  articoli 44 e seguenti
          del testo unico approvato   con  regio  decreto  12  luglio
          1934, n. 1214''.
            2. Al decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n.  77, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
               a) i commi 3 e 4 dell'art. 67 sono abrogati;
            b)  al comma  1 dell'art. 75 sono sopresse le  parole da:
          ''il quale lo deposita'' fino alla fine del comma".