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LEGGE 18 maggio 1998, n. 160

Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali.

note: Entrata in vigore della legge: 12-6-1998
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Testo in vigore dal:  12-6-1998

Art. 3

Contributi alla Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nella misura di ECU 851.750.000, di cui si pagheranno effettivamente solo ECU 191.640.000, in otto rate uguali annuali a partire dal 1998. L'onere relativo a ciascuna rata viene valutato in L. 46.000.000.000.
2. Agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Le somme necessarie al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.