DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.
Funzioni   delle   camere   di  commercio,  industria  artigianato  e
                             agricoltura

  1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali
e   dagli   uffici   provinciali  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela
della proprieta' industriale.
  2.   Presso  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura   e'   individuato   un   responsabile   delle  attivita'
finalizzate  alla  tutela  del consumatore e della fede pubblica, con
particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia  di  controllo  di
conformita'  dei  prodotti  e  strumenti  di misura gia' svolti dagli
uffici di cui al comma 1. ((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 43)
che  "Dal  1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato
per  l'esercizio  delle funzioni gia' esercitate dagli uffici metrici
provinciali   e  trasferite  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  ai  sensi  dell'articolo  20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112."