DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
             Procedimento di irrogazione delle sanzioni 
 
  1.  La  sanzione  amministrativa  e  le  sanzioni  accessorie  sono
irrogate dall'ufficio o  dall'ente  competenti  all'accertamento  del
tributo cui le violazioni si riferiscono. 
  2.  L'ufficio  o  l'ente  notifica  atto   di   contestazione   con
indicazione,  a  pena  di   nullita',   dei   fatti   attribuiti   al
trasgressore, degli elementi probatori, delle  norme  applicate,  dei
criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e
della loro entita' nonche' dei minimi edittali previsti  dalla  legge
per le singole violazioni. Se la motivazione  fa  riferimento  ad  un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo  deve
essere allegato all'atto che lo richiama salvo che  quest'ultimo  non
ne riproduca il contenuto essenziale. (1) 
  3. Entro il termine previsto per la proposizione  del  ricorso,  il
trasgressore e gli obbligati ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
possono definire la controversia con il pagamento di un importo  pari
ad un terzo della sanzione indicata e comunque non  inferiore  ad  un
terzo dei minimi edittali  previsti  per  le  violazioni  piu'  gravi
relative  a  ciascun  tributo.  La  definizione  agevolata  impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie. (1) (4) (13) 
  4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e  i
soggetti obbligati  in  solido  possono,  entro  lo  stesso  termine,
produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si
considera  provvedimento  di  irrogazione,   impugnabile   ai   sensi
dell'articolo 18. (1) (4) 
  5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta,  diviene
improcedibile  qualora  vengano  presentate  deduzioni  difensive  in
ordine alla contestazione. 
  6. L'atto di contestazione deve  contenere  l'invito  al  pagamento
delle somme dovute nel  termine  previsto  per  la  proposizione  del
ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi'
l'invito  a  produrre  nello  stesso  termine,  se  non  si   intende
addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine,
l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
  7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine  di
decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se  del  caso,
le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle
deduzioni  medesime.  Tuttavia,  se  il   provvedimento   non   viene
notificato entro centoventi  giorni,  cessa  di  diritto  l'efficacia
delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. (4) 
((7-bis.  Le  sanzioni  irrogate  ai  sensi  del  comma  7,   qualora
rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai
sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto  per  la
proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal
comma 3.)) ((14)) 
    

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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998, salvo quelle  che  introducono  i  nuovi  illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d), ovvero modificano il  trattamento  sanzionatorio  in  senso  piu'
sfavorevole al contribuente".
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente".
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AGGIORNAMENTO (13)
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che "Le disposizioni di cui al comma 20,  lettera  a),  si  applicano
alle violazioni  commesse  a  decorrere  dal  1°  febbraio  2011;  le
disposizioni di cui alle lettere  b)  e  c)  del  medesimo  comma  si
applicano con  riferimento  agli  atti  emessi  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2011".
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011,  n. 111,  ha  disposto  (con  l'art.  23,  comma  29,
lettera a)) che "La disposizione di  cui  al  periodo  precedente  si
applica agli atti di irrogazione delle sanzioni  notificati  dopo  la
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nonche'  a  quelli
notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i
termini per la proposizione del ricorso".