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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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Testo in vigore dal:  6-1-1998

Art. 15

Nomina e revoca
1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.
3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione.
5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato.
A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.
6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.
7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sarà disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilità presso l'Agenzia.
Note all'art. 15:
- Il testo del comma 70 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato".
- Il testo del comma 69 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "69. Il regolamento di cui all'art. 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'art. 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento".
- Il testo del comma 71 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio".
- Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 è il seguente: "81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale".
"82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate".
- Il testo del comma 72 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 7.