DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 463

Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-ter. 
           Procedure di controllo sulle autoliquidazioni. 
 
  1. Gli uffici controllano la  regolarita'  dell'autoliquidazione  e
del versamento delle imposte e qualora,  sulla  base  degli  elementi
desumibili  dall'atto,   risulti   dovuta   una   maggiore   imposta,
notificano, anche per via telematica, entro il termine di  ((sessanta
giorni)) dalla presentazione del modello unico informatico,  apposito
avviso di liquidazione per l'integrazione  dell'imposta  versata.  Il
pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti  di  cui  all'articolo
10, lettera  b),  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni  dalla  data
della suindicata notifica; trascorso tale termine,  sono  dovuti  gli
interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno  utile
per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel
caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle  imposte,  gli
uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti
per l'adozione dei  conseguenti  provvedimenti  disciplinari.  Per  i
notai e' ammessa la  compensazione  di  tutte  le  somme  versate  in
eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di
data posteriore, con conseguente  esclusione  della  possibilita'  di
richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.