DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali
                           di portafoglio 
 
  1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai  sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire
masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non  relativi
all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e
diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere  da  c)  a  ((
c-sexies) )), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1,  comma  3,  e  3,
comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del
risultato della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.  L'opzione  non
produce effetto per  i  redditi  derivanti  dalle  partecipazioni  al
capitale o al patrimonio, dai titoli o  strumenti  finanziari  e  dai
contratti, di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione,  al  momento  del
conferimento  delle  suddette  partecipazioni,  del  rispetto   delle
condizioni indicate nella lettera c),del comma 1,  dell'articolo  87,
del citato  testo  unico  a  seguito  dell'esercizio  dell'interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello  stesso  articolo
167, del medesimo testo unico. (11) (19) 
  2. Il contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva  mediante  comunicazione   sottoscritta   rilasciata   al
soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei
rapporti in essere, anteriormente all'inizio del  periodo  d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare,  con  effetto  per  il
periodo d'imposta successivo. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'esercizio e la  revoca  dell'opzione  di
cui al presente articolo.(8) 
  3. Qualora sia stata esercitata l'opzione  di  cui  al  comma  2  i
redditi  che  concorrono  a  formare  il  risultato  della  gestione,
determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42  e  82  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non  sono
soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di
cui al comma 2 all'articolo 5.  Sui  redditi  di  capitale  derivanti
dalle  attivita'  finanziarie  comprese  nella   massa   patrimoniale
affidata in gestione non si applicano: 
    a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1  e  1-bis
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
    b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26  del  D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, sugli  interessi  ed  altri  proventi  dei
conti correnti bancari; (15) 
    c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 e la
ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies del predetto decreto n. 600
del 1973; (14) (15) 
    d)  le  ritenute  previste  dai  commi  1  e  4,  primo  periodo,
dell'articolo 27 del medesimo decreto; (19) 
    e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5  dell'articolo  10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, come  modificato  dall'articolo  8,
comma 5. (11) (14) 
    e-bis) la ritenuta prevista  dal  comma  1  dell'articolo  7  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e  la  ritenuta
sui  proventi  derivanti  dalla  partecipazione   ad   organismi   di
investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero. 
  4. Il risultato maturato della  gestione  e'  soggetto  ad  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota  del  12,50  per
cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del patrimonio gestito al termine di ciascun anno  solare,  al  lordo
dell'imposta sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi  e  diminuito  di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel  periodo  e
soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a  formare  il  reddito
complessivo  del  contribuente,  i  redditi  esenti  o  comunque  non
soggetti ad imposta maturati nel periodo, ed il valore del patrimonio
stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli
oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del
presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
titoli di cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed  equiparati   e   dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni  emesse  da  enti
territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08
per cento del loro ammontare. (14) (15) (18) 
  ((5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e  alla  fine
di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata  secondo  i   criteri
stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per  le
societa' e la borsa in attuazione del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso  dei  titoli,
quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati
regolamentati o delle  criptoattivita',  il  cui  valore  complessivo
medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando  la
facolta' del contribuente  di  revocare  l'opzione  limitatamente  ai
predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  del
presente comma)). 
  6. Nel caso di contratti di gestione avviati o  conclusi  in  corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio  dell'anno  si  assume  il
patrimonio alla data di stipula del contratto  ovvero  in  luogo  del
patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura
del contratto. 
  ((7. Il conferimento di  titoli,  quote,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita' in una gestione per la quale  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso  e
il soggetto gestore applica le  disposizioni  dei  commi  5,  6  e  9
dell'articolo 6. Tuttavia, nel  caso  di  conferimento  di  strumenti
finanziari o  cripto-attivita'  che  formavano  gia'  oggetto  di  un
contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione  di
cui al comma 2 del presente  articolo,  si  assume  quale  valore  di
conferimento  il  valore  assegnato  ai  medesimi   ai   fini   della
determinazione  del  patrimonio  alla  conclusione   del   precedente
contratto  di  gestione;  nel  caso  di  conferimento  di   strumenti
finanziari o  cripto-attivita'  per  i  quali  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui all'articolo 6, si assume  quale  costo  il  valore,
determinato agli effetti dell'applicazione del  comma  6  del  citato
articolo)). 
  8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,  certificati  ((,
rapporti e  cripto-attivita'))  o  di  loro  trasferimento  ad  altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o  gestione  di  cui
all'articolo 6 ed al comma 1 del  presente  articolo,  salvo  che  il
trasferimento non sia avvenuto per successione  o  per  donazione,  e
comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini
della determinazione del risultato della gestione nel periodo in  cui
gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi
il giorno del prelievo, adottando i criteri di  valutazione  previsti
al comma 5. 
  ((9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai  fini  del  calcolo  della
plusvalenza, reddito, minusvalenza  o  perdita  relativi  ai  titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e  criptoattivita'  prelevati  o
trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata  l'opzione,
si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute,  rapporti
e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il  risultato  della
gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In  tali
ipotesi  il  soggetto   gestore   rilascia   al   mandante   apposita
certificazione dalla quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote,
certificati, valute, rapporti e cripto-attivita')). 
  10. Se in un anno il  risultato  della  gestione  e'  negativo,  il
corrispondente importo e'  computato  in  diminuzione  del  risultato
della gestione dei periodi  d'imposta  successivi  ma  non  oltre  il
quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 
  11. L'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  4  e'  prelevata  dal
soggetto gestore ed e' versata al  concessionario  della  riscossione
ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il  16
febbraio di ciascun  anno  ovvero  entro  il  sedicesimo  giorno  del
secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il  mandato
di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga  al
regolamento di gestione, i disinvestimenti  necessari  al  versamento
dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente  le
somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel  quale
l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste  al  comma  8  il
soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni  fino
a che non  ottenga  dal  contribuente  provvista  per  il  versamento
dell'imposta dovuta. 
  12. Contestualmente  alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa
alle imposte prelevate  sul  complesso  delle  gestioni.  I  soggetti
diversi dalle societa' ed enti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,
lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
presentano la predetta dichiarazione entro il termine  stabilito  per
la presentazione della  dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta.  Le
modalita' di effettuazione dei versamenti e  la  presentazione  della
dichiarazione prevista nel presente  comma  sono  disciplinate  dalle
disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e n. 602. 
  13. Nel caso in cui alla conclusione  del  contratto  il  risultato
della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile  in
diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi
o  rapporti  di  custodia,  amministrazione   o   gestione   di   cui
all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i  quali
sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo.  Ai
fini del  computo  del  periodo  temporale  entro  cui  il  risultato
negativo e' computabile in diminuzione  si  tiene  conto  di  ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 
     14. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. (19) 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N.  350,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409. 
  16.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,   le
sanzioni,  i  rimborsi  e  il  contenzioso  in  materia  di   imposta
sostitutiva si applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di
imposte sui redditi. 
  17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui  all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che
" L'opzione prevista dall'articolo 7, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 461 del 1997, se non e' esercitata  dagli  interessati
contestualmente alla  presentazione  della  dichiarazione  riservata,
deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata
all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo  7,  commi  1  e  3,  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n.  461,  come  modificate  dal
presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per le partecipazioni  gia'
conferite  in  gestione  alla  predetta  data,   l'opzione   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 461  del
1997, perde efficacia a partire dalla medesima data." 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 69) che che la modifica alla lettera c)  del
presente comma 3 esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011. 
  - (con l'art. 2, comma 79, lettera f)) che la modifica al  presente
comma 4 ha effetto dal 1 luglio 2011. 
  - (con l'art. 2, comma 83) che la  modifica  alla  lettera  e)  del
presente comma 3 si applica ai proventi percepiti a decorrere dal  1°
luglio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che "Le disposizioni dei  commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere  dal  1°
luglio 2014." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi  di  capitale
percepiti a partire  dal  1º  gennaio  2018  ed  ai  redditi  diversi
realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga  alle
previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili
derivanti da partecipazioni qualificate in societa' ed enti  soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' formatesi con  utili  prodotti
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017,  deliberate  dal  1º
gennaio 2018  al  31  dicembre  2022,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  160
dell'11 luglio 2017".