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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 14

Disposizioni fiscali varie
1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attività turistica;
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonché nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.
Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti: "nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.
12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione".
13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonché, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.(10)(18)
14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:
"22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle rela- tive schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente".
15.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
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16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1 gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000."