DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 15-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 60.
   Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte
                              erariali

  1.   Il   gettito   dell'imposta   sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore,  esclusi  i  ciclomotori,  al  netto  del  contributo  di cui
all'articolo  6,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre
1991,  n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e' attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici
registri  automobilistici  nei  quali i veicoli sono iscritti ovvero,
per  le  macchine  agricole, alle province nel cui territorio risiede
l'intestatario della carta di circolazione.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506)).
  3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri   dell'interno   e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  nonche'  del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al
comma  1,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
l'assegnazione alle provincie ((. . .)) delle somme ad esse spettanti
a norma ((del comma 1)), salvo quanto disposto nel comma 4.
  4.  Le  regioni  Sicilia,  Sardegna,  Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta,  nonche'  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono,  in  conformita'  dei  rispettivi statuti, all'attuazione
delle   disposizioni   ((del   comma   1   ));  contestualmente  sono
disciplinati  i  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato,  le  autonomie
speciali  e  gli  enti  locali  al  fine  di  mantenere il necessario
equilibrio finanziario.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  effetto dal 1
gennaio  1999  e  si  applicano ((. . .)) con riferimento all'imposta
dovuta  sui  premi  ed accessori incassati a decorrere dalla predetta
data ((. . .)). (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  23  dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma
16) che "Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'articolo 60, comma
5,  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente
alle  disposizioni  di  cui  al  comma 2 del medesimo articolo 60, e'
differito al 1 gennaio 2000."