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DECRETO-LEGGE 25 settembre 1997, n. 324

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1997, n. 403 (in G.U. 26/11/1997, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-3-2008
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Art. 1

Incentivi per la rottamazione
1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1 ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1 febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:
a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).
Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL
((. . .))
. (6) (7) (7a)
2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183. (7)
2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (7)
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (2)(3)(5)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 6) che "per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 come modificata dal Decreto 2 luglio 2003, n. 183 ha disposto (con l'art. 28) che "Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 è ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonché motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 agosto 2004, n. 239 ha disposto (con l'art. 1, comma 54) che i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, come modificato dal comma 53 dell'art. 1 della 239/2004, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 281 ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui al comma 2 del presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005; ha inoltre disposto (con l'art. 5-sexies, comma 4) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato".
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AGGIORNAMENTO (7a)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 59) che "Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009".