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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 306

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-10-1997

Art. 6

Norme per le università non statali
1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.
2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti di cui al com-
ma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.
Nota all'art. 6:
- Per il titolo della legge n. 390/1991 si veda la nota all'art. 3.