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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  24-10-2018
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Art. 4

(Gestione unificata delle spese strumentali)
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto,
((previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato))
.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinchè l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.