stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178))
.
4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Asi è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti".
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata.