DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 182

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
(Modalita'  di  calcolo  e  requisiti  d'accesso  delle   prestazioni
                           pensionistiche) 
 
  1. A partire dal 1 gennaio 1997 per i lavoratori  dello  spettacolo
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31  dicembre  1995,  l'eta'
pensionabile e' gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico
ogni   18   mesi   fino   al   raggiungimento   dell'eta'    prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto  disposto  dal
comma 2. 
  2.  Il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  e'  subordinato  al
compimento  dell'eta'  indicata  nell'allegata  tabella   C   per   i
lavoratori  gia'  iscritti  alla  data  del  31  dicembre   1995   ed
appartenenti alle seguenti categorie: 
    a) attori di prosa, operetta, rivista,  varieta'  ed  attrazioni,
presentatori e disc-jockey; 
    b)  attori  generici  cinematografici,   attori   di   doppiaggio
cinematografico; 
    c) direttori d'orchestra e sostituti; 
    d) figuranti e indossatori. 
  3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia' iscritti alla  data  del
31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli  artisti  lirici,
professori d'orchestra, orchestrali, coristi,  concertisti,  cantanti
di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue: 
  a) all'eta' di 61 anni per gli uomini; 
  b) all'eta' di 57 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 58
anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  4. Per i lavoratori dello spettacolo  appartenenti  alle  categorie
dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini
e donne al compimento del quarantaseiesimo anno di  eta'  anagrafica,
con l'impiego, per i  lavoratori  cui  si  applica  integralmente  il
sistema contributivo o misto, del coefficiente di  trasformazione  di
cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
relativo all'eta' superiore. Per i due anni successivi alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori  di  cui
al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno  raggiunto
o superato  l'eta'  pensionabile,  e'  data  facolta'  di  esercitare
opzione, rinnovabile  annualmente,  per  restare  in  servizio.  Tale
opzione  deve  essere  esercitata  attraverso  formale   istanza   da
presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione   o   almeno   tre   mesi   prima   del
perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando  il  limite
massimo di pensionamento di vecchiaia di anni  quarantasette  per  le
donne e di anni cinquantadue per gli uomini. 
  5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni,  i  lavoratori
di cui al comma 4 conseguono il diritto alla  pensione  quando  siano
trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al
Fondo e risultino versati in loro  favare  un  numero  di  contributi
giornalieri effettivi in costanza di lavoro o  accreditati  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  15,  esclusivamente  con  la  qualifica  di
tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D. 
  6. Per le pensioni con decorrenza 1 gennaio 1997 per  i  lavoratori
di cui all'articolo 9, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  fermi  restando  i
requisiti per il pensionamento di anzianita'  previsti  dall'articolo
8, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
l'importo  del  relativo  trattamento  pensionistico  e'  ridotto  in
proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di  35
anni di anzianita'  contributiva,  secondo  le  percentuali  indicate
nella tabella A di cui all'articolo 11,  comma  16,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
  ((7.  Ai  fini  dell'accesso))  al  diritto  alle  prestazioni,   i
requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.  1420,
devono riferirsi  per  almeno  due  terzi  ad  effettive  prestazioni
lavorative svolte nel settore dello spettacolo. ((6)) 
  8.  Ai  fini  del  calcolo  dei  trattamenti  pensionistici  aventi
decorrenza successiva alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per la quota di pensione relativa alle  anzianita'  maturate
successivamente al 31 dicembre 1992, 1'aliquota di  rendimento  annuo
del 2  per  cento  e'  applicata  sino  alla  quota  di  retribuzione
giornaliera  pensionabile  corrispondente  al  limite  massimo  della
retribuzione  annua  pensionabile   in   vigore   tempo   per   tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote  di
retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti  il  suddetto  limite
sono  computate  secondo   le   aliquote   di   rendimento   previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
  9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della
pensione  annua  e'  determinato  sulla  base  di   quanto   disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni  di  cui
al comma 9 e'  fissata  al  33  per  cento.  La  contribuzione  cosi'
ottenuta e' rivalutata in base ai  criteri  di  cui  all'articolo  1,
commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995. 
  11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e  10  trovano  altresi'
applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di  cui
all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n.  335  del
1995. 
  12. Ai lavoratori di  cui  all'articolo  3,  comma  7,  si  applica
l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. 
    13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100. 
  14. I lavoratori di cui al  comma  13  e  i  rispettivi  datori  di
lavoro, in funzione dell'anticipo dell'eta' pensionabile, sono tenuti
al versamento al Fondo, di  un'aliquota  contributiva  aggiuntiva  di
finanziamento pari, rispettivamente, all'1  per  cento  e  al  2  per
cento. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 66, comma 18)  che
la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.