DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 182

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
(Soggetti  assicurati  al  Fondo  pensioni  per  i  lavoratori  dello
                spettacolo istituito presso l'ENPALS) 
 
  1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ai  fini  dell'individuazione   dei
requisiti  contributivi  e   delle   modalita'   di   calcolo   delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono  distinti  in
tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del
rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza  sociale  da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
seconda che: 
    a) prestino a tempo determinato, attivita' artistica  o  tecnica,
direttamente  connessa  con  la  produzione  e  la  realizzazione  di
spettacoli; 
    b) prestino a tempo  determinato  attivita'  al  di  fuori  delle
ipotesi di cui alla lettera a); 
    c) prestino attivita' a tempo indeterminato. 
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito  dell'annualita'
di  contribuzione  richiesto  per  il  sorgere   del   diritto   alle
prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a: 
    a) 90 contributi giornalieri per  i  lavoratori  appartenenti  al
gruppo di cui alla lettera a) del medesimo comma 1; (6) 
    b) 260 contributi giornalieri per i  lavoratori  appartenenti  al
gruppo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1; 
    c) 312 contributi giornalieri per i  lavoratori  appartenenti  al
gruppo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1. 
  2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta  al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per  le  prestazioni
rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a: 
    a) ((attivita'  retribuite  di  insegnamento  o  di  formazione))
svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche  o  da
queste organizzate; ((6)) 
    b) attivita' remunerate di carattere promozionale  di  spettacoli
dal vivo, cinematografici,  televisivi  o  del  settore  audiovisivo,
nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o
privati  che  non  hanno   come   scopo   istituzionale   o   sociale
l'organizzazione e la  diffusione  di  spettacoli  ((o  di  attivita'
educative collegate)) allo spettacolo. ((6)) 
  2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis
non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto
legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n.
708.(6) 
  3.  Per  la  determinazione  del  numero  complessivo  di  giornate
accreditate, per l'acquisizione del  diritto  alle  prestazioni,  nel
caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo  di
provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra  i
rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione previsti  per  il
diritto alle prestazioni. 
  4. Ai fini  del  diritto  alle  prestazioni  e  dell'individuazione
dell'eta' pensionabile, gli assicurati sono considerati  appartenenti
alla categoria,  tra  quelle  indicate  all'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nella quale  hanno  acquisito  maggiore
anzianita' contributiva. Il medesimo criterio  si  applica  anche  ai
fini della ripartizione di cui al comma 1. 
  5. L'articolo 11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 66, comma 18)  che
le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.