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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 181

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1998)
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Testo in vigore dal:  10-7-1997

Art. 2

Regime pensionistico degli iscritti all'INPDAI
1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Per i lavoratori iscritti all'INPDAI successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'Istituto medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Detta pensione è interamente liquidata secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 3, commi 10, 11, 12 e 13.
Note all'art. 2:
- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 è il seguente: "17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3 e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimne intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto".
- Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente:
"12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retnutivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data,
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, è il seguente: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".