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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 173

Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-7-1997. Gli articoli 6, 78, 79, comma 1, lettere a), m), r), ed s), 80, comma 1, lettere f), i) ed l) entrano in vigore il 22-6-1997. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2015)
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Testo in vigore dal:  6-7-1997

Art. 38

Riserve tecniche
allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
1. La classe D.I del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice. In nota integrativa è indicato l'ammontare delle riserve ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando altresì l'importo delle corrispondenti riserve relativo ad eventuali garanzie minime offerte agli assicurati.
2. La classe D.II del passivo comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. Le riserve tecniche aggiuntive a quelle di cui ai commi 1 e 2, eventualmente costituite per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garantiti, devono essere comprese nella voce C.II.1 "riserve matematiche".