DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 166

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
Modalita'  di  calcolo  e  requisiti  d'accesso   delle   prestazioni
                           pensionistiche 
  1. Per i lavoratori  gia'  iscritti  al  Fondo  alla  data  del  31
dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue: 
  a) all'eta' di 53 anni per gli uomini; 
  b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 50
anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022. 
  2. I lavoratori di cui  al  comma  1  conseguono  il  diritto  alla
pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale
dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati  o  accreditati  in
loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli
per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare
versata  per  lavoro  svolto  esclusivamente  con  la  qualifica   di
professionista sportivo. 
  3.  Ai  fini  del  calcolo  dei  trattamenti  pensionistici  aventi
decorrenza successiva alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per la quota di pensione relativa alle  anzianita'  maturate
successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di  rendimento  annuo
del 2  per  cento  e'  applicata  sino  alla  quota  di  retribuzione
giornaliera  pensionabile  corrispondente  al  limite  massimo  della
retribuzione  annua  pensionabile   in   vigore   tempo   per   tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote  di
retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti  il  suddetto  limite
sono  computate  secondo   le   aliquote   di   rendimento   previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
  4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della
pensione  annua  e'  determinato  sulla  base  di   quanto   disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al
comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione  cosi'  ottenuta
e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e  9,
della citata legge n. 335 del 1995. 
  6. I criteri di calcolo di cui ai commi  4  e  5  trovano  altresi'
applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di  cui
all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n.  335  del
1995. 
  7. Ai lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  9,  si  applica
l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. 
  8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del
31 dicembre 1995 e privi di  anzianita'  contributiva  alla  predetta
data, stante la specificita'  dell'attivita'  lavorativa  svolta,  e'
consentito aggiungere alla propria eta'  anagrafica,  ((ai  fini  del
conseguimento del trattamento pensionistico)), un anno  ogni  quattro
di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un
massimo di cinque anni, applicando i coefficienti  di  trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. 
  9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e' coperto dalle
entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarieta' di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4.