DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1997, n. 164

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2004)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
             Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
                  delle prestazioni pensionistiche
  1.  Al  fine  della  determinazione  dell'ammontare della pensione,
l'anzianita'  contributiva  massima computabile dei lavoratori di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, e' stabilita in 40 anni.
  2.  A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per  i  lavoratori  iscritti  al  Fondo  il  diritto alla pensione di
anzianita  si  consegue  al  raggiungimento  dei  medesimi  requisiti
previsti   dalla  normativa  in  vigore  nell'assicurazione  generale
obbligatoria,  sempreche'  il  lavoratore  possa far valere almeno 20
anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo.
  3.  I  lavoratori  di cui al comma 2 possono richiedere altresi' la
corresponsione  della  pensione  di anzianita' al conseguimento (( di
requisiti  anagrafici  e  contributivi  ridotti,  rispetto  a  quelli
previsti  dal  comma  2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro
svolto  con  l'obbligo  di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di
cinque anni )) e sempreche' il lavoratore possa far valere 20 anni di
contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente
ai  lavoratori  appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei
piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti
dalla previgente normativa.
  4. Ai soggetti che conseguono il diritto alla pensione ai sensi dei
commi  2  e  3  si  applicano  le  disposizioni  in materia di cumulo
previste   per  i  pensionamenti  anticipati  di  anzianita'  di  cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 2 dicembre 1996, n. 662.
  5. In caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3, l'importo
della  quota  di  pensione  calcolata con il metodo retributivo sara'
ridotto,  in  via  definitiva, in ragione delle riduzioni di cui alla
colonna  2  dell'allegata tabella B. Il numero degli anni mancanti di
cui   alla  colonna  1  della  predetta  tabella  B,  e'  dato  dalla
differenza, all'epoca della liquidazione della pensione, fra la somma
dei requisiti di eta' e anzianita' previsti dalla normativa in vigore
nell'assicurazione  generale obbligatoria per la corresponsione della
pensione di anzianita' e la somma degli anni di eta' e anzianita' del
beneficiario.  Ai  fini della determinazione delle riduzioni, saranno
computati  anche  gli  eventuali  anni  di  contribuzione, diversi da
quelli obligatori e volontari, fatti valere presso il Fondo. Nel caso
in  cui  il  lavoratore  possa  far  valere  dei  requisiti di eta' e
anzianita'  contributiva  la cui somma sia pari a 87 le riduzioni non
operano.
  6.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
determinate  le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base
di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo
degli  oneri  di  ricongiunzione  e  di  riscatto, da applicarsi alle
domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  7. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue
esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti:
    a)  un  requisito  anagrafico  ridotto  di cinque anni rispetto a
quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;
    b)  un  requisito  contributivo  e  assicurativo  pari  a  quello
richiesto  nel regime generale obbligatorio, sempreche' il lavoratore
possa  far  valere  almeno  15  anni  di contribuzione obbligatoria o
volontaria al Fondo.
  8.  Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto il limite
massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo
24  della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo
8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e' ridotto nella misura del 10
per  cento  e  a  decorrere  dal 1 gennaio 2000 e' ridotto del 20 per
cento.
  9.  Fermo restando il limite di cui all'articolo 8, commi 6, 7 e 8,
della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come modificato dal comma 8, per
le anzianita' maturate successivamente alla data di entrata in vigore
del  presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e
2,  si  applica  l'articolo  12,  comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  503.  Per  i  medesimi  periodi  non  si applica
l'articolo  24,  comma  2,  della legge 13 luglio 1965, n. 859, cosi'
come  modificato  dall'articolo  8,  comma  1, della legge 31 ottobre
1988, n. 480.
  10.  L'importo  delle  prestazioni  erogate dal Fondo non potra' in
ogni  caso  essere  inferiore  a  quello  del trattamento che sarebbe
spettato   applicando   la  normativa  in  vigore  nell'assicurazione
generale obbligatoria.
  11. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 2, comma
5,  stante  la  specificita'  dell'attivita'  lavorativa  svolta,  e'
consentito  aggiungere  alla  propria  eta'  anagrafica,  in deroga a
quanto  previsto  all'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  ai  fini  del conseguimento dell'eta' pensionabile prevista
dall'articolo  1,  comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per
l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo
1,  comma  6,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, un anno ogni cinque
anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino
ad un massimo di cinque anni.
  12.  Per  le  pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  i limiti previsti, dall'articolo 11,
comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono modificati secondo
lo schema previsto all'allegata tabella C.
  13.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al  comma  11,  per i
lavoratori  di  cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione
annua  e'  determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1,
commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  14.  L'aliquota  di computo per il calcolo delle prestazioni di cui
al  comma  13  e'  fissata  al  33  per cento. La contribuzione cosi'
ottenuta  e'  rivalutata  in  base  ai criteri di cui all'articolo 1,
commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
  15.  I  criteri di calcolo di cui ai commi 13 e 14 trovano altresi'
applicazione  nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui
all'articolo  1,  comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n.
335.
  16.  Ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma 5, si applica
l'articolo  1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995,
e successive integrazioni e modificazioni.
  17.  Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello
di  entrata  in vigore del presente decreto non trovano applicazione,
ai  fini  della  determinazione  della  anzianita'  pensionabile,  le
disposizioni  in  materia  di  computo  delle frazioni di anno di cui
all'articolo  25,  comma  1,  della  legge  13 luglio 1965, n. 859, e
all'articolo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.
  18.  Ai  lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio
1993  e  la  data  di entrata in vigore del presente decreto, si sono
avvalsi della facolta' di prosecuzione volontaria di cui all'articolo
39  della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' consentita la possibilita'
di  proseguire  i versamenti volontari necessari per il conseguimento
del  requisito di anzianita' contributiva e assicurativa prevista nel
mese del compimento dell'eta' di pensionamento in vigore nel Fondo.
  19.  La  facolta'  di  cui  al  comma  18 e' altresi' consentita ai
lavoratori  che,  cessati  dal  servizio  nel  medesimo  periodo  ivi
previsto,  hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per
il  pensionamento  di  vecchiaia  di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 503, in vigore alla data
della cessazione stessa.
  20. Le facolta' di cui ai commi 18 e 19 potranno essere esercitate,
a  pena  di  decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  21. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3,  del  citato  decreto  legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza
dell'opzione  esercitata  dall'iscritto  ai sensi dell'articolo 6 del
decreto   -   legge   22  dicembre  1981,  n.  791,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  26  febbraio  1982,  n.  54,  nonche'
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  22.  Qualora,  successivamente  alla  liquidazione della pensione a
carico  del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime
norme  in  materia  di  cumulo  fra pensione e retribuzione in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
  23.  Durante  i  periodi  di  rioccupazione,  la  quota di pensione
liquidata  in  capitale in base all'articolo 34 della legge 13 luglio
1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 31 ottobre
1988,  n.  480, non e' cumulabile, interamente o parzialmente, con il
reddito  da  lavoro  subordinato  od autonomo spettante al lavoratore
secondo  le norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e deve essere versata
all'istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) da parte del
datore  di  lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione, ovvero dal
lavoratore  stesso,  se  autonomo  fino  a  concorrenza di questa. In
materia  di  obbligo  della  denuncia  e  di  addebito delle sanzioni
amministrative  trovano  applicazione  le  medesime  norme  in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
  24. Durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al
Fondo  i contributi versati al Fondo stesso successivamente alla data
di  decorrenza  della  pensione  di  vecchiaia,  danno  diritto ad un
supplemento  di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
7  della  legge  23 aprile 1981, n. 155. L'articolo 28 della legge 13
luglio  1965, n. 859, e l'articolo 16 della legge 31 ottobre 1988, n.
480, sono abrogati.
  25.  L'articolo 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859, e'
abrogato.  In  materia di corresponsione della tredicesima mensilita'
di    pensione   si   applicano   le   medesime   norme   in   vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
  26.  Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello
di  entrata  in  vigore  del presente decreto trovano applicazione le
norme  in  materia di trattamento minimo in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.