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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1997, n. 146

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 2

Riclassificazione zone svantaggiate
((
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999
))
2. La classificazione di cui al comma 1 e la misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle zone:
a) zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio economiche e fisico - ambientali, tra cui quelle previste ai fini dell'obiettivo n. 5 b del regolamento (CEE) n. 2081 del 20 luglio 1993; in tale ambito viene attribuito, anche ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua variazione, si dovrà tener conto della necessità di graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e negative conseguenti alla riclassificazione medesima.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che i termini di cui al presente articolo, comma 1, sono prorogati di due anni.