DECRETO-LEGGE 19 maggio 1997, n. 129

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1997, n. 229 (in G.U. 19/07/1997, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1998)
Testo in vigore dal: 22-3-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                         (Mobilita' lunga).

  1.  Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire
piani   di   gestione   delle  eccedenze,  che  presentino  rilevanti
conseguenze  sul  piano  occupazionale,  di  lavoratori dipendenti da
imprese   rientranti  nella  disciplina  relativa  all'indennita'  di
mobilita',  avuto  riguardo  alla dimensione delle imprese stesse nel
rapporto con il territorio in cui sono ubicate.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo  7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano
applicazione,  nel  limite  massimo di 3.500 unita' e con riferimento
alle  unita' produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei
confronti  dei lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre
1998.  Il predetto termine e' fissato al 31 dicembre 1999 per le sole
imprese  interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma
203,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662,((le cui procedure siano
state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato
per  il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15
ottobre 1997)).
  3.  Nell'ambito  del  limite massimo di cui al comma 2, ((una quota
non  inferiore  al 70 per cento)) e' riservata alle unita' produttive
ubicate  nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.
  4.  I  lavoratori  di  cui al comma 2 sono collocati in pensione al
raggiungimento  dei  requisiti  individuali  per  il pensionamento di
anzianita'  previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5.  Per  i  lavoratori  collocati in mobilita' ai fini del presente
articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata
legge   n.   223   del  1991,  ivi  compreso  l'onere  relativo  alla
contribuzione  figurativa,  sono  posti a carico delle imprese che, a
tal  fine,  corrisponderanno  all'Istituto nazionale della previdenza
sociale  (INPS)  i relativi importi alla fine di ciascun anno solare,
nella misura corrispondente all'onere sostenuto.
  6.  Le  imprese  che  intendono  avvalersi  delle  disposizioni del
presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  entro  il 31 luglio 1997. Il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  approva le domande entro il 20
ottobre  1997,  secondo  criteri di priorita' stabiliti tenendo conto
della  durata  precedente  del processo che ha causato l'eccedenza di
manodopera  e  della  maggiore  vicinanza  dei requisiti di eta' e di
anzianita'  contributiva  dei  lavoratori  posseduti al momento della
collocazione  in mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento
di cui al comma 4.
  7.  I  lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al
medesimo  comma  qualora  non accettino di essere impiegati in lavori
socialmente  utili  che  si svolgano in un luogo distante non piu' di
cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con
mezzi   pubblici,   dalla   residenza   del   lavoratore,   ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  8.  Se,  entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui
al  comma  6,  gli  enti  locali  non hanno predisposto programmi per
l'impiego  dei  lavoratori  di  cui  al  presente  articolo in lavori
socialmente  utili  o  di pubblica utilita', le Commissioni regionali
per  l'impiego  provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e
gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.
  9.  Per  quanto  non  diversamente  disposto, trova applicazione la
disciplina  relativa  all'articolo  7, comma 7, della citata legge n.
223 del 1991.