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DECRETO-LEGGE 19 maggio 1997, n. 129

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonchè disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1997, n. 229 (in G.U. 19/07/1997, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1998)
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Testo in vigore dal:  20-7-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, al fine di non pregiudicare la funzionalità del servizio scolastico, anche mediante interventi mirati alla riduzione dell'esubero;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di previdenza complementare, al fine di conseguire l'avvio dei fondi pensione, nonché in materia di mobilità lunga, per agevolare i piani di gestione delle esigenze di personale in relazione agli effetti che essi determinano sul piano occupazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto - legge:

Art. 1

Programmazione delle cessazioni dal servizio
del personale del comparto scuola
1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza
((dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98))
presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritaria mente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esu bero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico
((o all'anno accademico))
1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle opera zioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica.
((Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità))
.
2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessa zioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza
((dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98))
. A tale fine, le domande di risolu zione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati.
((
3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;
b) del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;
c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;
d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia già compreso tra il personale cui è consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2
))
((
4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998- 99. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
))
5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza
((dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico))
successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.
6. È sospeso l'accesso al trattamento di pensione
((fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo))
, nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.