stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

note: Entrata in vigore della legge: 18-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  18-5-1997

Art. 7

(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".