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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 125

Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-6-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d), che detta i criteri di delega al Governo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevedendo, tra l'altro, il riesame del regime di circolazione transfrontaliera dei capitali;
Vista la direttiva 88/361/CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
Visto il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
Tenuto conto del principio di libera circolazione delle persone sancito nel predetto trattato CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;
Aquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dai seguenti:
"Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento è da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 può essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
4. La dichiarazione è depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione è depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 3-bis (Esenzioni). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). 1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate dall'articolo 1l del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decretolegge.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1994. L'art. 15 delega il Governo all'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE. In particolare, il comma 1, lettera d) recita: " d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa
della Corte di giustizia delle Comunità europee
- La direttiva 91/308/CEE è pubblicata in G.U.C.E n. L 166 del 28 giugno 1991.
- La direttiva 88/361/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 178 dell'8 luglio 1988.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca norme sulla rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto-legge n. 167/1990 vedi note alle
premesse. L'art. 3 così recitava:
"Art. 3. (Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione
depositando in dogana uno specifico avviso.
2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonché ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili, anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere
dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.
4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3".
- Per il D.P.R. n. 148/1988 vedi note alle premesse.
L'art. 21 così recita:
"Art. 21 (Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche). - 1. L'Ufficio italiano dei cambi per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero può chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.
2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia può accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.
4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresì essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonché, verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori".
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. L'art. 11 così recita:
"Art. 11 (Collaborazione fra le autorità di vigilanza).
- 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'art. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto".