DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 658

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-1-1997
Testo in vigore dal: 8-1-1997
                               Art. 3.
             Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso
                  delle prestazioni pensionistiche
  1.  Al  fine  della  determinazione  dell'ammontare della pensione,
l'anzianita' contributiva massima computabile dei lavoratori  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, e' elevata a quaranta anni.
  2.  L'importo  complessivo  del trattamento pensionistico liquidato
esclusivamente in base al metodo retributivo non puo'  in  ogni  caso
superare il piu' favorevole fra i seguenti importi:
    a)  80  per  cento  della  retribuzione  pensionabile determinata
secondo le norme in vigore nell'assicurazione  generale  obbligatoria
per i lavoratori dipendenti;
    b)  90  per  cento della retribuzione pensionabile considerata ai
fini del calcolo della quota di  pensione  relativa  alle  anzianita'
contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996.
  3.  Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,  in  conseguenza
dell'opzione  esercitata  dall'iscritto  ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  26  febbraio  1982,  n.  54,  nonche'
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
  4. Per le anzianita' maturate successivamente alla data di  entrata
in  vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1,  del  citato  decreto
legislativo n. 503 del 1992.
  5. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della
pensione   annua   e'  determinato  sulla  base  di  quanto  disposto
dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n.  335,
e  trovano  applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
20, 21 e 22, della medesima legge n. 335 del 1995.
  6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al
comma 5 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione  cosi'  ottenuta
e'  rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9,
della citata legge n. 335 del 1995.
  7. I criteri di calcolo di cui ai commi  5  e  6  trovano  altresi'
applicazione  nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui
all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n.  335  del
1995.
  8.  Per  le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  non   trovano   applicazione   le
disposizioni  di  cui agli articoli 4 e 10, commi 3 e 4›, della legge
22 ottobre 1973, n. 672.
  9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in
servizio  e non hanno presentato domanda di dimissioni gia' accettata
dall'azienda,  non  trovano  applicazione  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450,
e all'articolo 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.
  10. Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla  data
del 1 gennaio 1996, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge
22  ottobre 1973, n. 672, come modificata dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'articolo 11 della  legge
23  dicembre 1994, n. 724, concernenti l'anticipazione della pensione
di vecchiaia, trovano applicazione fino a cinque anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo di
quattro anni rispetto al limite di eta' per il diritto alla  pensione
di  vecchiaia  vigente  al  momento della richiesta del pensionamento
anticipato.
  11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il  1  gennaio
1993  e  la  data  di entrata in vigore del presente decreto, si sono
avvalsi della facolta' di prosecuzione volontaria di cui all'articolo
12  della  legge  4  dicembre  1956,   n.   1450,   come   sostituito
dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e' consentita
la possibilita' di proseguire i versamenti volontari necessari per il
conseguimento del requisito di anzianita' contributiva e assicurativa
prevista nel mese del compimento dell'eta' di pensionamento in vigore
nel  Fondo.  La  stessa possibilita' e' consentita ai lavoratori che,
cessati dal servizio nel medesimo periodo, hanno maturato i requisiti
assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di  cui
all'articolo  2,  comma  2, del citato decreto legislativo n. 503 del
1992, in vigore alla data della cessazione stessa.
  12. Le facolta' di cui al comma 11 potranno  essere  esercitate,  a
pena  di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  13. E' abrogato l'articolo 28, primo comma, lettera c), della legge
4 dicembre 1956, n. 1450.
          Note all'art. 3:
             - Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          503 (Norme per il riordinamento del  sistema  previdenziale
          dei  lavoratori  privati  e  pubblici,  a norma dell'art. 3
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' recita:  "3.  La
          percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
          anno  di  anzianita'  contriburiva acquisita per effetto di
          opzione esercitata ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  9
          dicembre  1977,  n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22
          dicembre 1981, n. 791, convertito con  modificazioni  dalla
          legge  26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in
          servizio oltre le eta' di cui al comma 1,  e'  incrementata
          di  un  punto percentuale fino al compimento del 60 anno di
          eta' per le donne e 65 per gli  uomini  e  di  mezzo  punto
          percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art.  11,
          comma  2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi
          indicati sono attribuiti, comunque, fino al  raggiungimento
          dell'anzianita'  contributiva  massima  utile. Per gli anni
          successivi  viene  riconosciuta  la   maggiorazione   della
          pensione  di  cui  al  comma  6  dell'art. 6 della legge 29
          dicembre 1990, n. 407".
             -  L'art.  6  del  D.L.  22  dicembre  1981,   n.   791,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1982, n. 54 (Disposizioni in materia  previdenziale)  cosi'
          recita:
             "Art.  -  6.  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative dalla medesima, i quali non  abbiano  raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli  ordinamenti,  possono  optare  di   continuare   a
          prestare  la  loro  opera  fino  al perfezionamento di tale
          requisito  o  per  incrementare   la   propria   anzianita'
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo anno di  eta',  sempreche'  non  abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicuzione generale obbligatoria.
             L'esercizio  della  facolta'  di cui al comma precedente
          deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei  mesi
          prima della data di conseguimento del diritto alla pensione
          di vecchiaia.
             Per  gli  assicurati  che alla data di entrata in vigore
          del presente decreto prestano ancora attivita'  lavorativa,
          pur  avendo  maturato  i  requisiti  per avere diritto alla
          pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione  al
          datore  di  lavoro  di  cui  al  comma  precedente.    Tale
          disposizione si applica anche agli assicurati che  maturano
          i  requisiti  previsti  entro  i  sei  mesi successivi alla
          entrata in vigore del presente decreto.  In  tale  caso  la
          comunicazione al datore di lavoro deve essere effettata non
          oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
             Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di
          cui  ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si
          applicano le disposizioni della legge 15  luglio  1966,  n.
          604, in deroga all'art.  11 della legge stessa.
             Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui
          ai  commi  precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dai
          primo giorno del mese successivo a quello nel quale e stata
          presentata la domanda.
             Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al  primo
          comma,  la  cessazione  del rapporto di lavoro per avvenuto
          raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva  di
          cui  al  comma  stesso  avviene  in caso, senza obblighi di
          preavviso per alcuna delle parti".
             -  L'art.  6  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407
          (Disposizioni  diverse  per  l'attivazione della manovra di
          finanza pubblica 1991-1993) cosi' recita:
             "Art. 6 (Eta' pensionabile e prosecuzione  del  rapporto
          di  lavoro).   - 1. Gli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti
          dei lavoratori dipendenti  ed  alle  gestioni  sostitutive,
          esonerative o esclusive della medesima possono continuare a
          prestare   la   loro   opera   fino   al   compimento   del
          sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano
          raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile  prevista
          dai  singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o
          non richiedano la liquidazione di  una  pensione  a  carico
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  o  di
          trattamenti   sostitutivi,    esonerativi    o    esclusivi
          dell'assicurazione   generale   obbligatoria,   purche'  di
          vecchiaia.
             2.  A  partire  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al  comma
          1  deve  essere  comunicato al datore di lavoro ed all'ente
          previdenziale competente almeno sei mesi prima  della  data
          di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
             3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore
          della  presente legge prestano ancora attivita' lavorativa,
          pur avendo muturato i  requisiti  per  avere  diritto  alla
          pensione  di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di
          cui al comma 2. Tale disposizione  si  applica  anche  agli
          assicurati  che  maturino  i requisiti previsti entro i tre
          mesi successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  In  tale  caso la comunicazione di cui al
          comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in  cui  i
          predetti requisiti vengono maturati.
             4.  Nei  confronti  dei  lavoratori  che  esercitano  la
          facolta' di cui ai commi 1 e 3  e  con  i  limiti  in  essi
          fissati  si applicano le disposizioni della legge 11 maggio
          1990, n. 108.
             5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di
          cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal  primo
          giorno  del  mese  successivo  a  quello nel quale e' stata
          presentata la domanda di trattamento pensionistico.
             6. Gli iscritti che abbiano esercitato  la  facolta'  di
          cui   al   comma   1  hanno  diritto,  a  domanda,  ad  una
          maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari
          alla misura del supplemento di pensione di cui  all'art.  7
          della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo
          di  continuazione  della  prestazione  della loro opera; la
          maggiorazione  si  somma  alla  pensione  e  diviene  parte
          integrante  di  essa  a  tutti  gli  effetti  dalla data di
          decorrenza della maggiorazione stessa.  Per  i  trattamenti
          sostitutivi,  esoneranvi  o esclusivi di cui al comma 1, si
          applicano le  norme  in  materia  di  determinazione  della
          misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.
             7.  Nel  caso  che  venga esercitata l'opzione di cui al
          comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per  avvenuto
          compimento  del  sessantaduesimo  anno  di eta' avviene, in
          ogni caso, senza obblighi di  preavviso  per  alcuna  delle
          parti".
             -  Il  comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
          n. 503, e' il seguente:
             "1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della  legge
          11 marzo 1988, n. 67, e' cosi' modificata:
                                                              Quote d
                                                                corri
                                                                 per
                                                                 di a
               Quote di retribuzione eccedenti il limite         cont
              (espresse in percentuale del limite stesso)         com
                                   -
          Sino al 33 per cento
          Dal 33 per cento al 66 per cento
          Dal 66 per cento al 90 per cento
          Oltre il 90 per cento
             -  I commi 6, 7, 11, 20, 21 e 22 della legge n. 335/1995
          cosi' recitano:
             "6. L'importo della  pensione  annua  nell'assicurazione
          generale   obbligatoria   e   nelle  forme  sostitutive  ed
          esclusive della stessa, e' determinato secondo  il  sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi per il coefficiente  di  trasformazione  di  cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento  del  pensionamento. Per tener conto delle frazioni
          di anno rispetto all'eta' dell'assicurato  al  momento  del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato  con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra   un
          dodicesimo   della   differenza   tra  il  coefficiente  di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente  dell'eta'  inferiore a quella dell'assicurato
          ed il numero dei mesi.  Ad ogni assicurato e' inviato,  con
          cadenza   annuale,   un   estratto  conto  che  indichi  le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo   e   le   notizie   relative  alla  posizione
          assicurativa.
             7. Per  le  pensioni  liquidate  esclusivamente  con  il
          sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita'
          contributive  pari  o  superiori  a  40  anni si applica il
          coefficiente di  trasformazione  relativo  all'eta'  di  57
          anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del
          computo   delle   predette  anzianita'  non  concorrono  le
          anzianita' derivanti dal riscatto di periodi  di  studio  e
          dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e
          la  contribuzione  accreditata  per  i  periodi  di  lavoro
          precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di  eta'
          e' moltiplicata per 1,5.
             8. - 10. (Omissis).
             11.   Sulla   base   delle  rilevazioni  demografiche  e
          dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di
          lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi  soggetti
          a  contribuzione  previdenziale,  rilevati  dall'ISTAT,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il
          Nucleo  di  valutazione di cui al comma 44, di concerto con
          il Ministro del tesoro, sentite le  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  le  organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro e dei lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul
          piano   nazionale,   ridetermina,   ogni   dieci  anni,  il
          coefficiente di trasformazione previo al comma 6.
             12. - 19. (Omissis).
             20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19,  previa
          risoluzione   del   rapporto  di  lavoro,  si  consegue  al
          compimento  del  cinquantasettesimo   anno   di   eta',   a
          condizione  che  risultino  versati e accreditati in favore
          dell'assicurato  almeno  cinque   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
          inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
          all'articolo  3,  commi  6  e  7. Si prescinde dal predetto
          requisito  anagrafico  al  raggiungimento  della anzianita'
          contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai  sensi
          del  comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
          dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
          i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione  ai
          superstiti  in  caso  di morte dell'assicurato, ai medesimi
          superstiti,  che  non  abbiano  diritto   a   rendite   per
          infortunio   sul   lavoro   o   malattia  professionale  in
          conseguenza del predetto evento  e  che  si  trovino  nelle
          condizioni  reddituali  di  cui  all'articolo  3,  comma 6,
          compete  una  indennita'  una  tantum,  pari  all'ammontare
          dell'assegno   di  cui  al  citato  articolo  3,  comma  6,
          moltiplicato   per   il   numero   delle   annualita'    di
          contribuzione  accreditata  a  favore  dell'assicurato,  da
          ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la
          pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno,  la
          predetta   indennita'  e'  calcolata  in  proporzione  alle
          settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  determina,  con  decreto, le modalita' e i termini
          per il conseguimento dell'indennita'.
             21. Per i pensionati di eta' inferiore  ai  63  anni  la
          pensione  di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile
          con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con
          quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per
          la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
          generale obbligatoria e fino a concorrenza  con  i  redditi
          stessi.
             22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni
          la  pensione  di  vecchiaia  di  cui  al  comma  19  non e'
          cumulabile con redditi da  lavoro  dipendente  ed  autonomo
          nella  misura  del  50  per cento per la parte eccedente il
          trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria
          e fino a concorrerza dei redditi stessi".
             - I commi 8 e 9 dell'art. 1  della  legge  n.  335/1995,
          cosi' recitano:
             "8.   Ai   fini   della   determinazione   del  montante
          contributivo individuale si applica  alla  base  imponibile
          l'aliquota   di   computo   nei  casi  che  danno  luogo  a
          versamenti, ad accrediti o ad obblighi  contributivi  e  la
          contribuzione  cosi'  ottenuta si rivaluta su base composta
          al  31  dicembre  di  ciascn  anno,  con  esclusione  della
          contribuzione    dello    stesso    anno,   al   tasso   di
          capitalizzazione.
             9. Il tasso annuo  di  capitalizzazione  e'  dato  dalla
          variazione  media  quinquennale  del prodotto interno lordo
          (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata   dall'Istituto
          nazionale   di   statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
          quinquennio precedente l'anno da rivalutare.  In  occasione
          di  eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione  da  considerare  ai  soli
          fini  del  calcolo  del  montante  contributivo sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi".
             - Per il testo della lettera b) del comma 12 dell'art. 1
          della legge n. 335 del 1995 si veda in nota all'art. 2.
             -  Il  testo  dell'art.  4  e  dei  commi terzo e quarto
          dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (modifiche
          alla disciplina del Fondo di previdenza  per  il  personale
          addetto ai pubblici servizi di telefonia) e' il seguente:
             "Art.  4  (Trattamento  minimo di pensione diretta). - A
          decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del  trattamento  di
          pensione  di  cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n.
          583,  comprensivo  dell'aumento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1971, e' elevato a
          lire 780.000 annue, con la  maggiorazione  di  lire  13.000
          annue  per  ogni  anno  di  iscrizione  al  Fondo, oltre il
          quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.
             Le maggiorazioni delle  pensioni  dirette  disposte  dal
          presente  articolo  non  determinano  variazioni in aumento
          delle quote aggiuntive per i figli a carico".
             "Art. 10 (Pensione di anzianita'), commi terzo e quarto.
          - L'importo della pensione e' diminuito in misura  pari  ad
          uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per osni
          anno   di  anticipo  del  pensionamento  risperto  all'eta'
          pensionabile ed e' invece aumentato nella misura stessa, ma
          non oltre l'importo  dell'intera  pensione  spettante,  per
          ogni anno di contribuzione oltre i 36.
             Agli  iscritti  che possano far valere almeno 40 anni di
          contribuzione al Fondo,  e'  comunque  assicurata  l'intera
          pensione spettante indipendentemente dall'eta' raggiunta".
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  16 della legge 4 dicembre
          1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai
          pubblici servizi di telefonia in concessione) cosi' recita:
          "Ai fini del diritto alla pensione e della misura di  essa,
          la  frazione  di  anno d'iscrizione superiore a sei mesi si
          computa come anno  intero,  non  si  computa  se  uguale  o
          inferiore".
             -  Il  comma 5 dell'art. 10 della legge n. 672 del 1973,
          cosi' recita: "Ai fini di cui sopra le  frazioni  di  anno,
          sia  di  eta' che di contribuzione, superiori a sei mesi si
          computano come un anno intero, mentre non si  computano  se
          uguali o inferiori ai mesi sei".
             -   L'art.  9  della  legge  22  ottobre  1973,  n.  672
          (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza  per  il
          personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di telefonia) ha
          sostituito l'art. 18 della legge 4 dicembre 1956,  n.  1450
          il cui testo e' il seguente:
             "Art.  18.  -  I  lavoratori  cessati dal servizio hanno
          titolo alla  anticipata  liquidazione  della  pensione  per
          vecchia  quando, all'atto della risoluzione del rapporto di
          lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
              a) posssano far valere almeno 15 anni di iscrizione  al
          Fondo coperta da contribuzione;
               b)  abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini o di
          50 anni se donne;
               c)  la  cessazione  dal  servizio non sia avvenuta per
          dimissioni, per motivi  disciplinari,  o  per  decorso  del
          periodo  massimo  di  malattia  per il quale e' prevista la
          conservazione del posto.
             Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e'  tenuta
          a  versare  al  Fondo,  a  proprio totale carico, il valore
          attuale  del  maggiore  onere   derivante   dall'anticipata
          liquidazione della pensione per vecchiaia".
             - L'art. 6 del D.Lgs. n. 503/92 e' il seguente:
             "Art.  6  (Requisiti  assicurativi  e  contributivi  del
          pensionamento  di  vecchiaia).  -  1.  Per  le   forme   di
          previdenza  sostitutive  ed  esclusive  del regime generale
          obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'art. 2  del
          presente  decreto fermi restando i requisiti assicurativi e
          contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti,  se  piu'
          elevati.
             2.  Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della
          annualita'  di  contribuzione,  da  valere  ai  fini  degli
          articoli  6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1420,  si  considera  soddisfatto  con
          riferimento  a  120 contributi giornalieri per le categorie
          indicate dal  n.  1  al  n.  14  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 16 luglio
          1947. n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 1952, n. 2388, e con riferimenio a 260  contributi
          giornalieri  per  le  altre categorie previste dal medesimo
          articolo".
             - L'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
          di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita:
             "Art. 11 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). -  1.
          La  tabella  A  allegata al decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 503, e' sostituita dalla tabella A  allegata  alla
          presente legge.
                                                            TABELLA A
          ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
  Periodo di riferimento                Uomini           Donne
            --                            --               --
Dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995      61 anno        56 anno
Dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996     62 anno        57 anno
Dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998      63 anno        58 anno
Dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999     64 anno        59 anno
Dal 1 gennaio 2000 in poi                 65 anno        60 anno".
             -  L'art.  12  della legge n. 1450/1956, come modificato
          dall'art. 13 della legge 11 dicembre 1962, n.  1790,  cosi'
          recita:
             "Art.  12.  -  In  caso  di  risoluzione del rapporto di
          lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza  diritto  a
          pensione,  l'iscritto  ha  facolta'  di  conservare  la sua
          iscrizione al Fondo purche'  ne  faccia  domanda  entro  il
          termine  perentorio di un anno dalla data di cessazione dal
          servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:
               a) possa  far  valere  almeno  un  anno  di  effettiva
          iscrizione al Fondo;
               b)  non  sia  soggetto,  per altro rapporto di lavoro,
          all'assicurazione  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
          vecchiaia  e  i  superstiti  o  ad  un altro trattamento di
          previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
               c) effettui a proprio carico un versamento annuo  pari
          all'ammontare    dei   contributi   obbligatori   per   lui
          corrisposti  in  relazione  agli  ultimi  dodici  mesi   di
          servizio.
             L'iscritto   che  alla  cessazione  dal  servizio  abbia
          compiuto  almeno  quindici  anni  di  iscrizione  al  Fondo
          mantiene  i  diritti relativi anche se non si avvalga della
          facolta' di  cui  al  primo  comma.  Colui  che  sia  stato
          autorizzato  alla contribuzione volontaria puo' sospenderla
          a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto  il  predetto
          requisito d'iscrizione.
             L'iscritto  puo' chiedere che l'ammontare del contributo
          volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per
          cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di  quello  che
          egli   dovrebbe  corrispondere  a  norma  della  precedente
          lettera c). Qualora si  faccia  luogo  alla  riduzione  del
          contributo   volontario,   il   periodo   di  contribuzione
          volontaria viene valutato, ai fini del diritto a  pensione,
          rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui
          risulta  versato il contributo, mentre ai fini della misura
          della pensione si considera in ogni  caso  la  retribuzione
          corrispondente all'intero contributo".
             -  Il  comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992, e' il
          seguente:  "2. In fase di prima applicazione i requisiti di
          cui al comma 1  sono  stabiliti  in  base  alla  tabella  B
          allegata".
             - La lettera c) del primo comma dell'art. 28 della legge
          n.  1450/1996,  ora  abrogata  dal  presente decreto, cosi'
          recitava:
             "Qualora l'iscritto abbia cessato di  prestare  servizio
          dipendenze  delle  aziende  indicate nell'art. 5 senza aver
          raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso  della
          facolta'  di  continuare  volontariamente  l'iscrizione  al
          Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi
          del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere
          il diritto predetto per effetto della sospensione  prevista
          dal comma primo del citato art. 13, si provvede:
             a)-b) (omissis);
               c)   al   rimborso,  senza  interessi,  dell'eventuale
          eccedenza".