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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 658

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-1-1997
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Testo in vigore dal:  8-1-1997

Art. 3

Modalità di calcolo e requisiti d'accesso
delle prestazioni pensionistiche
1. Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è elevata a quaranta anni.
2. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 90 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1 gennaio 1996.
3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applica l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della medesima legge n. 335 del 1995.
6. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.
7. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995.
8. Per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10, commi 3 e 4›, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.
9. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni già accettata dall'azienda, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e all'articolo 10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.
10. Per i lavoratori iscritti al Fondo, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1996, le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, come modificata dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernenti l'anticipazione della pensione di vecchiaia, trovano applicazione fino a cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo di quattro anni rispetto al limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia vigente al momento della richiesta del pensionamento anticipato.
11. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come sostituito dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'età di pensionamento in vigore nel Fondo. La stessa possibilità è consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in vigore alla data della cessazione stessa.
12. Le facoltà di cui al comma 11 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 3:
- Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così recita: "3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contriburiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407".
- L'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale) così recita:
"Art. - 6. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicuzione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dai primo giorno del mese successivo a quello nel quale e stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
- L'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attivazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) così recita:
"Art. 6 (Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo muturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esoneranvi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
- Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è il seguente:
"1. La tabella di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è così modificata:
Quote d corri per di a Quote di retribuzione eccedenti il limite cont (espresse in percentuale del limite stesso) com -
Sino al 33 per cento
Dal 33 per cento al 66 per cento
Dal 66 per cento al 90 per cento
Oltre il 90 per cento
- I commi 6, 7, 11, 20, 21 e 22 della legge n. 335/1995 così recitano:
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
8. - 10. (Omissis).
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previo al comma 6.
12. - 19. (Omissis).
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrerza dei redditi stessi".
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano:
"8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascn anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi".
- Per il testo della lettera b) del comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 4 e dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia) è il seguente:
"Art. 4 (Trattamento minimo di pensione diretta). - A decorrere dal 1 gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.
Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico".
"Art. 10 (Pensione di anzianità), commi terzo e quarto.
- L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per osni anno di anticipo del pensionamento risperto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta".
- L'ultimo comma dell'art. 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) così recita: "Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero, non si computa se uguale o inferiore".
- Il comma 5 dell'art. 10 della legge n. 672 del 1973, così recita: "Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come un anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei".
- L'art. 9 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia) ha sostituito l'art. 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 il cui testo è il seguente:
"Art. 18. - I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) posssano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini o di 50 anni se donne;
c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.
Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".
- L'art. 6 del D.Lgs. n. 503/92 è il seguente:
"Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947. n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimenio a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo".
- L'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) così recita:
"Art. 11 (Età per il pensionamento di vecchiaia). - 1.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
TABELLA A ETÀ RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
Periodo di riferimento Uomini Donne
-- -- --
Dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 61 anno 56 anno
Dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 62 anno 57 anno
Dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 63 anno 58 anno
Dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64 anno 59 anno
Dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno".
- L'art. 12 della legge n. 1450/1956, come modificato dall'art. 13 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, così recita:
"Art. 12. - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende, di cui all'art. 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:
a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;
b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;
c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.
L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.
L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo, mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo".
- Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 503/1992, è il seguente: "2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata".
- La lettera c) del primo comma dell'art. 28 della legge n. 1450/1996, ora abrogata dal presente decreto, così recitava:
"Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:
a)-b) (omissis);
c) al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza".