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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 563

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996
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Testo in vigore dal:  15-11-1996

Art. 3

Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio
alla data del 31 dicembre 1995
1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianità è regolato secondo i seguenti principi:
a) i lavoratori, con anzianità di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:
1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità;
2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianità. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità;
b) i lavoratori aventi un'anzianità di servizio inferiore a quella prevista dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione:
1) se in possesso di un'età anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità di cui all'allegata tabella B;
2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianità mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità.
2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato è consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.
Nota all'art. 3:
- Il comma 26 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 e la tabella B) allegata a detto comma 26, così recitano:
"26 Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2".
"Tabella B (v. articolo 5, comma 2) Colonna 1 Colonna 2
Anno Età anagrafica Anzianità contributiva
-- -- --
1996 52 36
1997 52 36
1998 53 36
1999 53 37
2000 54 37
2001 54 37
2002 55 37
2003 55 37
2004 56 38
2005 56 38
2006 57 39
2007 57 39
2008 57 40"