DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 563

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-1996
                               Art. 3.
        Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio
                   alla data del 31 dicembre 1995
 1.  Per  i  lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il
trattamento  pensionistico  di  anzianita'  e'  regolato  secondo   i
seguenti principi:
  a)   i  lavoratori,  con  anzianita'  di  servizio,  utile  per  la
maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi
alla  predetta  data   conseguono   il   diritto   alla   prestazione
pensionistica:
   1)  se  in  possesso  dei requisiti anagrafici di cui all'allegata
tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di  cui  alla
tabella   B   per   ogni  anno  mancante  al  requisito  contributivo
complessivo di 35 anni di anzianita';
   2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui  alla
tabella  C,  con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla
tabella  B  per  ogni  anno  mancante   al   requisito   contributivo
complessivo  di  37  anni di anzianita'. Le riduzioni percentuali dei
trattamenti di pensione operano definitivamente anche  nei  confronti
dei titolari di pensione di reversibilita';
  b) i lavoratori aventi un'anzianita' di servizio inferiore a quella
prevista  dalla  lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art.
2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione:
   1) se in possesso di un'eta' anagrafica minima di cui alla tabella
D e  di  un'anzianita'  di  servizio  di  cui  alla  tabella  E,  con
l'applicazione  delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al
requisito contributivo complessivo di 35 anni di  anzianita'  di  cui
all'allegata tabella B;
   2)  oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla
tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di  cui  alla
tabella   B  per  ogni  anno  di  anzianita'  mancante  al  requisito
contributivo complessivo in  vigore  secondo  quanto  previsto  dalla
colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995.
 Le   riduzioni  percentuali  dei  trattamenti  di  pensione  operano
definitivamente anche nei  confronti  dei  titolari  di  pensione  di
reversibilita'.
 2.  Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 non trovano  applicazione  nei  confronti
dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica
di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.
 3.  La  liquidazione  in  linea capitale del trattamento maturato e'
consentita solo in caso di maturazione del diritto  alla  prestazione
pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.
          Nota all'art. 3:
            -  Il  comma  26 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 e la
          tabella B) allegata a detto comma 26, cosi' recitano:
            "26  Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti  alle forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita'  contributiva pari o superiore a
          trentacinque anni, nella fase  di  prima  applicazione,  il
          diritto   alla   pensione  di  anzianita'  si  consegue  in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il requisito anagrafico di cui  alla  medesima  tabella  B,
          colonna  1,  ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2".
                                                           "Tabella B
                                             (v. articolo 5, comma 2)
                             Colonna 1             Colonna 2
           Anno         Eta' anagrafica     Anzianita' contributiva
            --                  --                    --
          1996                  52                    36
          1997                  52                    36
          1998                  53                    36
          1999                  53                    37
          2000                  54                    37
          2001                  54                    37
          2002                  55                    37
          2003                  55                    37
          2004                  56                    38
          2005                  56                    38
          2006                  57                    39
          2007                  57                    39
          2008                  57                    40"