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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal:  21-8-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

Interventi nel settore della pubblica istruzione
1. Per quanto concerne gli edifici . . . adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999. (5)
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
((8))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 2 ottobre 1997, n. 340 ha disposto(con l'art. 1, comma 5) che "All'articolo 1 -bis, comma 1, del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprietà pubblica" sono soppresse".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 3 agosto 1999, n. 265 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n.340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti".