stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 517

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto:06/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611 (in G.U. 05/12/1996, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2013
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei centri urbani, nonché il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per la relativa interconnessione con il trasporto urbano;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti
1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.
((2))
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro duecentoquaranta giorni".
3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 64) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013."