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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal:  21-7-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-septies

(Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi al formazione/selezione, non retributi, della durata massima di tre mesi durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma 2, lettera e)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, del citato decreto è abrogato il presente articolo