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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 473

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1996, n. 577 (in G.U. 14/11/1996, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1996)
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Testo in vigore dal:  15-11-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina delle tariffe elettriche che tenga conto dell'esigenza di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle quote di prezzo sostitutive dei conferimenti statali al fondo di dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.
2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate
((ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995))
. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.
((
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi."
))
3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
((
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.))