stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (in G.U. 16/08/1996, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-3-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Imposta sulle assicurazioni,
sul gas metano e altre entrate
1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre.
Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie già effettuate.
3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
" 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.".
3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero.
((4))
4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che "La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993".