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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 574

Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105 (in G.U. 04/03/1996, n.53).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1996)
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Testo in vigore dal:  3-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Riparto degli oneri
1. Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate.