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LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1997)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 4

1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, per il potenziamento, la velocizzazione ed una moderna distribuzione della rete ferroviaria nazionale e locale, lo Stato concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per un importo di lire 8.940 miliardi mediante il versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001. Tale programma di ulteriori investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate dal Parlamento e dell'articolo 5 della decisione CEE n. C(94) 3581 del 16 dicembre 1994, riserva:
a) una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/93 attraverso specifici accordi regionali di programma, in base all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
b) una quota non inferiore al 25 per cento per l'ammodernamento ed il raddoppio delle trasversali nazionali, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;
c) una quota non inferiore al 25 per cento destinata al potenziamento, al quadruplicamento delle tratte nazionali e al potenziamento dei principali nodi ferroviari. Della suddetta percentuale è destinata all'alta velocità una quota non superiore a quanto previsto dal contratto di programma 1994-2000.
2. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere coordinati al fine di realizzare:
a) il potenziamento del sistema ferroviario nazionale attraverso il contestuale sviluppo dei collegamenti con le reti ferroviarie interregionali e regionali;
b) lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato merci-passeggeri;
c) il rispetto delle compatibilità ambientali e territoriali nei progetti di attraversamento dei nodi urbani per la velocizzazione ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale;
d) l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti dallo Stato e dalle regioni;
e) il potenziamento e l'ammodernamento dei principali nodi ferroviari;
f) la garanzia dei collegamenti internazionali.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, il contratto di programma tra le Ferrovie dello Stato spa e il Governo per il periodo 1994-2000, è integrato, definendo gli investimenti di cui al comma 1 secondo le percentuali ivi indicate alle lettere a), b) e c) al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2.
4. All'integrazione del contratto di programma di cui al comma 3 si applica la legge 14 luglio 1993, n. 238.
5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'impresa Ferrovie dello Stato spa è stabilito in lire 1.600 miliardi per l'anno 1996.
6. Il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'impresa Ferrovie dello Stato spa, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, è rideterminato in lire 370 miliardi per l'anno 1996, in lire 902 miliardi per l'anno 1997 e in lire 950 miliardi per l'anno 1998.
((2))
7. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha luogo a decorrere dall'anno 1997.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 136) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998."