LEGGE 15 febbraio 1995, n. 51

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 28/2/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
   1. A  l'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno
1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del  bilancio  triennale
1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ((1)) 
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 42)
che "A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, e' soppressa".