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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-4-2010
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Art. 62

(( (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di
petrolio ed altri prodotti). ))
((1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:
a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [1];
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) [1];
c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.
5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.
7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.))

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((NOTA [1] ALL'ARTICOLO 62 Per le aliquote vedasi allegato I.))


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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che è soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- (con l'art. 6, comma 3) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, nel modificare l'art. 6, comma 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 116) che la denominazione "oli usati" di cui al comma 5 deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) che "all'articolo 62:
1) nel comma 1, le parole: "(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)";
2) nel comma 6, le parole: "(codice NC 3817 10)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC 3817 00)"."
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera a)) che all'articolo 62 nel comma 5 il primo periodo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguenti:
"Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione"."Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21".