DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2010
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 22-bis
               (Disposizioni particolari in materia di
       biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa).

  1.  Nell'ambito  di  un programma pluriennale con decorrenza dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo
di  250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati
alla  produzione,  al  biodiesel,  destinato  ad essere impiegato tal
quale  o  in  miscela  con  il  gasolio, e' applicata una aliquota di
accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come
carburante  di  cui  all'allegato  I;  al  fine  della  fruizione del
beneficio  spettante  per  i quantitativi di biodiesel rientranti nel
contingente  e  miscelati  con  il  gasolio,  e'  contabilizzato,  in
detrazione,  nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal
titolare  del  deposito  fiscale  dove  e'  avvenuta la miscelazione,
l'ammontare  dell'imposta  derivante  dalla differenza tra l'aliquota
applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota
ridotta,  come  eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri  dello  sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  sono  determinati i requisiti che gli
operatori   e  i  rispettivi  impianti  di  produzione,  nazionali  e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale
nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di  prova,  le  percentuali di miscelazione consentite, i criteri per
l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati  agli  operatori su base
pluriennale  dando  priorita'  al  prodotto  proveniente da intese di
filiera  o da contratti quadro, le modalita' per la contabilizzazione
e  la  fruizione  del  beneficio  fiscale. Con lo stesso decreto sono
stabilite  le  forme  di  garanzia  che i soggetti che partecipano al
programma  pluriennale  devono  fornire  per  il versamento del 5 per
cento  della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al
termine  dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati
con   il   gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad  impianti  di
miscelazione  nazionali  ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato  tal  quale,  non  ancora  immessi in consumo. Per ogni anno di
validita'   del   programma   i   quantitativi  del  contingente  che
risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il
gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad impianti di miscelazione
nazionali  ovvero,  per  il  biodiesel  destinato ad essere usato tal
quale,  non  ancora  immessi  in  consumo,  sono  ripartiti  tra  gli
operatori   proporzionalmente   alle   quote   loro  assegnate;  tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti
ad  impianti  di  miscelazione  nazionali  ovvero,  per  il biodiesel
destinato  ad  essere  usato  tal quale, immessi in consumo, entro il
successivo  30  giugno.  In caso di rinuncia, totale o parziale, alle
quote   risultanti   dalla  predetta  ripartizione  da  parte  di  un
beneficiario,  le  stesse  sono ridistribuite, proporzionalmente alle
relative   assegnazioni,   fra  gli  altri  beneficiari.  Nelle  more
dell'entrata  in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L'efficacia   della   disposizione   di  cui  al  presente  comma  e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea. (27) (34) ((36))
  2.  Nelle  more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e
dell'entrata  in  vigore  del decreto di cui al medesimo comma 1, per
l'anno  2007,  una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e'
assegnata,  con  i  criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del
2003,  dall'Agenzia  delle dogane agli operatori che devono garantire
il  pagamento  della  maggiore  accisa  gravante  sui quantitativi di
biodiesel    rispettivamente    assegnati.   In   caso   di   mancata
autorizzazione  comunitaria  di cui al comma 1 i soggetti assegnatari
del  predetto  quantitativo  di  180.000  tonnellate  sono  tenuti al
versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso
in  consumo.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  1  OTTOBRE 2007, N. 159,
CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  29  NOVEMBRE 2007, N. 222.
PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222.
  2-bis.  Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria
di  cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma
1  che  residua  dopo  l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata,
dall'Agenzia  delle  dogane, previa comunicazione del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali relativa ai produttori di
biodiesel  che  hanno  stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell'ambito  di  contratti quadro o intese di filiera e alle relative
quantita'  di  biodiesel  ottenibili  dalle materie prime oggetto dei
contratti   sottoscritti,  proporzionalmente  a  tali  quantita'.  In
considerazione  della  pendente valutazione della Commissione europea
in  merito  alla  compatibilita'  del programma pluriennale di cui al
comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al
presente  comma  e'  effettuata subordinatamente alla prestazione, da
parte  degli  operatori,  della  garanzia relativa al pagamento della
maggiore    accisa    gravante    sui   quantitativi   di   biodiesel
rispettivamente  assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie,
nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano
di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari
di  quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti
al   pagamento   della   maggiore   accisa   gravante  sul  biodiesel
rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
  2-ter.   Per   ogni   anno   del   programma   l'eventuale  mancata
realizzazione  delle  produzioni  dei  singoli  operatori previste in
attuazione  dei  contratti  quadro  e  intese di filiera, nonche' dai
relativi  contratti  di coltivazione con gli agricoltori, comporta la
decadenza  dall'accesso  al  contingente  agevolato  per i volumi non
realizzati  e  determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato  all'operatore  nell'ambito del programma pluriennale per i
due anni successivi.
  3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui
al  comma  1,  i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e
delle   materie   prime  necessarie  alla  sua  produzione,  rilevati
nell'anno  solare  precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati
alla  produzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare e delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali, da emanare entro il 30
aprile  di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e'
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
  4.   A   seguito  della  eventuale  rideterminazione  della  misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1
e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a
partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora
la  misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni
di  cui  al  presente  comma richieda la preventiva autorizzazione ai
sensi  dell'articolo  88,  paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata all'autorizzazione stessa.
  5.  Allo  scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino  un  ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito
di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa
ridotta,  secondo  le  aliquote  di seguito indicate, applicabile sui
seguenti  prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
prodotti  energetici:  a)  bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola:  euro  289,22  per  1.000  litri;  b) etere etilterbutilico
(ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000
litri;  c)  additivi  e  riformulanti  prodotti  da  biomasse: 1) per
benzina  senza  piombo:  euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per gasolio,
escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri. (27)
  5-bis.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare e delle politiche agricole
alimentari  e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di
spesa  di  73  milioni  di  euro  annui, comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista
dal  comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori,
le  caratteristiche  tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di  verifica  della  loro  idoneita' ad abbattere i principali agenti
inquinanti,   valutata   sull'intero   ciclo  di  vita.  Con  cadenza
semestrale  dall'inizio  del programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri   dello  sviluppo  economico  e  delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  costi  industriali  medi dei prodotti agevolati di cui al
comma  5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base
delle  suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione
dei  costi  addizionali  legati  alla  produzione,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare   entro   sessanta   giorni   dalla  fine  del  semestre,  e'
eventualmente  rideterminata  la  misura  dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 5. (27) ((36))
  5-ter. In caso di aumento dell' aliquota di accisa sulle benzine di
cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al
comma  5,  lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura del
53  per  cento  della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente
con  quanto  previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva  2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8
maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di
altri carburanti rinnovabili nei trasporti. (27)
  5-quater.  Nelle  more dell'entrata in vigore del decreto di cui al
primo  periodo  del  comma  5-bis  trovano  applicazione,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo
unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006. (31)
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AGGIORNAMENTO (27)
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto:
-  (con  l'art.  1,  comma  372)  che la sostituzione del comma 5 del
presente  articolo  e  l'introduzione  dei  commi 5-bis e 5-ter hanno
effetto dal 1° gennaio 2008;
-  (con  l'art.  1, comma 373) che "L'efficacia delle disposizioni di
cui al comma 372 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3,  del  Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva
autorizzazione da parte della Commissione europea.";
-  (con  l'art.  1,  comma  374)  che  "Per  l'anno  2007 la quota di
contingente  di  biodiesel  di cui all' articolo 22-bis, comma 1, del
testo  unico  di  cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
assegnato  secondo  le modalita' di cui all'articolo 22-bis, comma 2,
primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente alla somma di
euro  16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata
anche come combustibile per riscaldamento.";
-  (con  l'art.  1,  comma  377)  che "In caso di mancato impiego del
contingente  di  biodiesel  di  cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le
corrispondenti   maggiori   entrate   per  lo  Stato  possono  essere
destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare e delle politiche agricole
alimentari   e   forestali,   per   le   finalita'   di  sostegno  ai
biocarburanti,  tra  cui  il  bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis,
comma  5,  del  testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n.
504 del 1995".
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AGGIORNAMENTO (31)
  Il  D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto:
-  (con  l'art.  26,  comma  4-ter, letter d)) che l'introduzione del
comma 5-quater al presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 2008;
-  (con  l'art.  26,  comma  4-quater)  che  per  i  quantitativi del
contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui al comma 1,
"il  termine  per  miscelare  i  medesimi  con  il gasolio ovvero per
trasferirli  ad  impianti  di  miscelazione  nazionali ovvero, per il
biodiesel  destinato  ad  essere  usato  tal quale, per immetterli in
consumo,  e' prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno
del  programma  la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto
comma  1  dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi
del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre,
dando  priorita'  al  prodotto  proveniente da intese di filiera o da
contratti quadro".
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AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla
L.  30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
per  i  quantitativi  del  contingente  del  biodiesel  del programma
pluriennale  di  cui  al  comma 1, assegnati agli operatori nel corso
dell'anno  2008,  il  termine per miscelare i medesimi con il gasolio
ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero,
per  il  biodiesel  destinato  ad  essere usato tal quale, per essere
immessi in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2009.
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AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla
L.  30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 4-septesdecies,
comma 2) che "All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari
a  2  milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione
da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per
l'anno  2009,  di  cui  all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione  e  sui consumi e relative sanzioni penali amministrative,
di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di
euro,  per  l'anno  2009,  del  limite complessivo di spesa di cui al
comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504
del 1995".
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AGGIORNAMENTO (26)
  La  L.  dicembre  2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 64)
che  "L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 22-bis, comma
5-bis,  del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  e  successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni di euro
per  l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011.
E'  ridotto  da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente
annuo,  per  l'anno  2010,  di  cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
citato  testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504".