DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
   (Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 
  334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 (*) 
 - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 
       - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105). 
                         Poteri e controlli 
 
  1. L'amministrazione finanziaria esplica le  incombenze  necessarie
per assicurare la gestione dei  tributi  di  cui  al  presente  testo
unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso
i destinatari registrati ((nonche' presso gli altri impianti soggetti
a denuncia)), puo' applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e
suggelli ed ordinare, a  spese  del  depositario  autorizzato  o  del
destinatario registrato ((ovvero degli altri soggetti obbligati  alla
denuncia)), l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la
tutela degli  interessi  fiscali,  ivi  compresa  l'installazione  di
strumenti  di  misura.  Presso  i  depositi  fiscali  possono  essere
istituiti uffici finanziari  di  fabbrica  che,  per  l'effettuazione
della vigilanza, si avvalgono, se  necessario,  della  collaborazione
dei militari della Guardia di  finanza,  e  sono  eseguiti  inventari
periodici. 
  1-bis.  Per  i  depositi   fiscali   abilitati   all'attivita'   di
fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale  di  cui  al
comma  1  e'  effettuata  permanentemente  da  parte  del   personale
dell'Amministrazione finanziaria che si avvale  della  collaborazione
dei militari della Guardia di finanza. 
  2. I  funzionari  dell'amministrazione  finanziaria,  muniti  della
speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della  legge  7
gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza  hanno
facolta' di eseguire le indagini e  i  controlli  necessari  ai  fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui
al presente testo unico; possono, altresi', accedere liberamente,  in
qualsiasi momento, nei depositi, negli  impianti  e  nei  luoghi  nei
quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od  utilizzati  prodotti
sottoposti ad accisa o dove  e'  custodita  documentazione  contabile
attinente  ai  suddetti   prodotti   per   eseguirvi   verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e
documenti. Essi hanno  pure  facolta'  di  prelevare,  gratuitamente,
campioni di prodotti esistenti  negli  impianti,  redigendo  apposito
verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi. 
  3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti  della  Guardia
di finanza, oltre a  quanto  previsto  dal  comma  2,  procedono,  di
iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento  ed
all'acquisizione  degli  elementi  utili  ad  accertare  la  corretta
applicazione delle disposizioni in materia di  imposizione  indiretta
sulla produzione e sui consumi e delle  relative  violazioni.  A  tal
fine essi possono: 
    a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche
come utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale  attinente
ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a  comparire
di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie  e
chiarimenti  o  per  esibire  documenti   relativi   a   lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione  di  prodotti  soggetti
alla predetta imposizione; 
    b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad
aziende ed istituti  di  credito  o  all'amministrazione  postale  di
trasmettere copia di tutta la  documentazione  relativa  ai  rapporti
intrattenuti con  il  cliente,  secondo  le  modalita'  e  i  termini
previsti dall'art. 18 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413.  Gli
elementi  acquisiti  potranno  essere  utilizzati   anche   ai   fini
dell'accertamento in altri settori impositivi; 
    c) richiedere copie o estratti degli atti e  documenti,  ritenuti
utili per le indagini o per i controlli, depositati presso  qualsiasi
ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; 
    d) procedere a perquisizioni domiciliari, in  qualsiasi  ora,  in
caso di notizia o  di  fondato  sospetto  di  violazioni  costituenti
reato, previste dal presente testo unico. 
  4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza  e  l'amministrazione
finanziaria relativamente agli interventi  negli  impianti  presso  i
quali sono costituiti gli uffici finanziari di  fabbrica  di  cui  al
comma 1 od uffici doganali,  e'  disciplinato,  anche  riguardo  alle
competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. L'Amministrazione finanziaria puo' effettuare interventi  presso
soggetti che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni
e servizi per accertamenti tecnici, per  controllare,  anche  a  fini
diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o
comunitarie. Tali interventi  e  controlli  possono  essere  eseguiti
anche dalla Guardia di finanza, previo  il  necessario  coordinamento
con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. 
  6. Il  personale  dell'amministrazione  finanziaria,  munito  della
speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del
segnale di cui  all'art.  24  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione  del  codice  della  strada,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i  servizi  di  controllo  sulla
circolazione dei prodotti di  cui  al  presente  testo  unico,  anche
mediante ricerche  sui  mezzi  di  trasporto  impiegati.  Essi  hanno
altresi' facolta', per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli
al carico, nonche' di procedere, gratuitamente,  al  prelevamento  di
campioni. 
 
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(*) Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873.