LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
Testo in vigore dal: 25-2-1995
                               Art. 3
1.  Al  terzo  comma,  lettera  a),  dell'articolo  15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, dopo le parole: "determina la cifra elettorale
di  ciascuna lista", sono aggiunte le seguenti: -provinciale, nonche'
la  cifra elettorale di ciascuna lista regionale". Al medesimo comma,
lettera  d), sono aggiunte, in fine, le parole: "comunica altresi' la
cifra elettorale di ciascuna lista regionale~.
2.  Dopo  l'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, sono inseriti i seguenti:
~L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota
di seggi.
A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1)  determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita
a  ciascuna  lista  regionale,  sommando  le cifre elettorali ad essa
attribuite  ai  sensi del terzo comma, lettera a); individua altresi'
il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo
di  liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista
regionale;
2)  individua  la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale;
3)  qualora  il  gruppo  di  liste  o  i  gruppi di liste provinciali
collegale alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito
una  percentuale  di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi
assegnati  al  consiglio,  proclama eletti i primi candidati compresi
nella  lista  regionale  fino  alla  concorrenza del 10 per cento dei
seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi
del  presente  comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali
non  collegati  alla  lista regionale di cui al numero 2). A tal fine
divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste
provinciali  in  questione  per  il  numero  dei  seggi da ripartire;
nell'effettuare  l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria
del  quoziente.  Divide  poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di
liste  per  il  quoziente cosi' ottenuto: il risultato rappresenta il
numero  di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono
ancora  da  attribuire  sono  assegnati  ai gruppi per i quali queste
ultime  divisioni  hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di
resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I
seggi  spettanti  a  ciascun  gruppo  di  liste sono attribuiti nelle
singole  circoscrizioni  secondo  le  modalita'  di  cui  al decimo e
undicesimo  comma,  ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale
non  e'  stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma.
Qualora  tutti  i  posti  della  graduatoria  abbiano gia' dato luogo
all'assegnazione  di  seggi,  l'attribuzione  di  ulteriori  seggi ha
nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima
graduatoria;
4)  qualora  il  gruppo  di  liste  o  i  gruppi di liste provinciali
collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito
una  percentuale  di  seggi  inferiore  al  50  per  cento  dei seggi
assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire
ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
5)  proclama  quindi  eletti  tutti  i candidati compresi nella lista
regionale.  Qualora  alla lista spettino piu' posti di quanti siano i
suoi  candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali  collegati  alla  lista regionale. I seggi sono ripartiti
tra  i  gruppi  di  liste  provinciali  e  attribuiti  nelle  singole
circoscrizioni  secondo  le  modalita'  di cui al numero 3), secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6)  verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla
lista  regionale  di  cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per
cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
7)  nel  caso  in  cui  la  verifica  prevista al numero 6) dia esito
negativo,  verifica  se  il  totale  dei seggi conseguiti dalla lista
regionale  e  dai  gruppi  di liste provinciali ad essa collegate sia
pari  o  superiore  al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio;
qualora  tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale  una  quota  aggiuntiva  di seggi che, tenuti fermi i seggi
attribuiti  ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito
provinciale,  consenta  di raggiungere il 55 per cento del totale dei
seggi   del   consiglio   nella   composizione  cosi'  integrata  con
arrotondamento  all'unita  inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i
gruppi  di  liste  collegale  ai sensi del numero 3), secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito
positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla
percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.
Nei  casi  di  cui  ai  numeri  7) e 8) del comma precedente, i seggi
assegnati  al  consiglio  ai  sensi dell'articolo 2 sono aumentati in
misura  pari  all'ulteriore  quota  di  seggi  assegnati ai sensi dei
predetti numeri.
Nel caso in cui piu' gruppi di liste provinciali siano collegate alla
lista  di  cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale
regionale  compila  altresi  la graduatoria per le eventuali surroghe
dei  candidati  ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine
divide   la   cifra  elettorale  di  ciascuno  dei  gruppi  di  liste
provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3,
4...  sino  a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista
regionale  e  quindi  sceglie, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu'
alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le
eventauli surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16".
3. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
-Nel  caso  in  cui  si  renda  necessaria  per  qualsiasi  causa  la
sostituzione   di   un  consigliere  proclamato  eletto  nella  lista
regionale,  il seggio e' attribuito al primo dei candidati non eletti
inclusi  nella  lista  regionale  e,  qualora questa abbia esaurito i
propri  candidati,  al  gruppo  di  liste contrassegnate dallo stesso
contrassegno  secondo  la  graduatoria  di  cui al quindicesimo comma
dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi
assegnato  alla  circoscrizione  secondo  le  disposizioni  di cui al
decimo   e   all'undicesimo   comma   del  medesimo  articolo.  Nella
circoscrizione  il  seggio e' attribuito al candidato che nella lista
segue immediatamente l'ultimo eletto".