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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
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Testo in vigore dal:  24-3-1995
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Art. 27

Società di comodo
1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonché proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:
a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
d) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
e) alle società che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone.
2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonché l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n. 398 e 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati è assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura dell'8 per cento.
((Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131))
. Il pagamento potrà essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni.";
b) nel comma 4 è soppressa la parola "predetta";
c) nel comma 5, prima delle parole "Ai fini di cui all'articolo 81" è inserito il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 2 si considera pari a quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.";
d) nel comma 6 le parole "Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo l'ordinario potere di accertamento, per le società non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al primo periodo.";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Qualora il reddito dichiarato dalle società che si presumono non operative risulti inferiore a quello minimo di cui al comma 6, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito in misura pari a quella presunta anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni.
Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.".