DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
                         Societa' di comodo 
  1. All'articolo 30 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  " 1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni,  in
accomandita per  azioni  e  a  responsabilita'  limitata  nonche'  le
societa'  e  gli  enti  di  ogni  tipo  non  residenti,  con  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano,  salva  la
prova contraria, non operative se hanno meno di cinque  dipendenti  e
se dal conto economico  risultano  ricavi,  incrementi  di  rimanenze
nonche' proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a  lire  800
milioni  ragguagliati  alla  durata  dell'esercizio  se   questa   e'
inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli
indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre  1993,
n. 385, si considerano soltanto  i  ricavi  e  gli  incrementi  delle
rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti  a
oggettive  situazioni  di  carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi  e  di  rimanenze
nella misura richiesta dalle  disposizioni  del  presente  comma.  Le
disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 
    a) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta,  e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 
    b) ai soggetti che non  si  trovano  in  un  periodo  di  normale
svolgimento dell'attivita'; 
    c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 
    d) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 
    e) alle societa' che entro il 31 maggio 1995 abbiano  formalmente
deliberato  lo  scioglimento  o   la   trasformazione   in   societa'
commerciali di persone. 
   2. Fino al 31  dicembre  1995  le  assegnazioni  a  singoli  soci,
persone fisiche, societa' semplici ed enti non commerciali, anche  di
singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a  scioglimenti
deliberati tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle  societa'
non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da
quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono
soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e  non
sono  considerate  cessioni  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni  abbiano  ad  oggetto  beni
immobili  si  rendono  applicabili  anche  le  imposte  ipotecaria  e
catastale in misura  fissa  per  ciascun  tributo  nonche'  l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al  50  per
cento; in tale ipotesi la base imponibile non puo' essere inferiore a
quella  risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori  stabiliti
dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154, su richiesta del contribuente e nel  rispetto  delle  condizioni
prescritte. Per  le  assegnazioni  di  beni  immobili,  la  cui  base
imponibile non e' determinabile con i predetti criteri,  nonche'  per
le  assegnazioni  di  beni  di  diversa  natura,  si   applicano   le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e  52  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e  le
imposte sono dovute nelle misure  precedentemente  indicate.  Per  le
assegnazioni dei beni di cui all'articolo 7 della tariffa,  parte  I,
allegata al predetto testo  unico,  si  applicano  le  imposte  nella
misura e con le modalita' previste dal medesimo  testo  unico  ovvero
dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai  decreti  legislativi  21
dicembre 1990, n. 398 e 30 dicembre  1992,  n.  504.  Ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  il  valore  normale  dei  beni  assegnati   e'
assoggettato,  per  la   parte   eccedente   il   costo   fiscalmente
riconosciuto, ad una imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche e  dell'imposta  locale  sui  redditi  nella
misura dell'8 per cento. ((Per valore normale riferito agli  immobili
si intende quello  risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero
a quella stabilita ai sensi dell'articolo  12  del  decreto-legge  14
marzo 1988, n. 70, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
maggio 1988, n. 154, su richiesta del  contribuente  e  nel  rispetto
delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il  valore  normale  non
sia  determinabile  con  i  predetti   criteri,   si   applicano   le
disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e  52  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131)). Il  pagamento  potra'  essere  effettuato  in  dodici  rate
mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni."; 
    b) nel comma 4 e' soppressa la parola "predetta"; 
    c) nel comma 5, prima delle parole "Ai fini di  cui  all'articolo
81" e' inserito il seguente periodo: "Ai fini  dell'applicazione  del
comma 3 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il valore normale  dei  beni  assoggettati  all'imposta
sostitutiva ai sensi del comma 2 si considera pari a quello  iscritto
nell'ultimo bilancio della societa' di cui  e'  stato  deliberato  lo
scioglimento."; 
    d)  nel  comma  6  le  parole  "Fermo   l'ordinario   potere   di
accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per  le  societa'
non operative di cui al comma 1, e' escluso il riporto a nuovo  delle
perdite e si presume che il reddito imponibile" sono sostituite dalle
seguenti: "Fermo l'ordinario potere di accertamento, per le  societa'
non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche"  ed  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le  perdite  di  esercizi
precedenti possono essere computate  in  diminuzione  soltanto  della
parte di reddito eccedente quello minimo di cui al primo periodo."; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  " 7. Qualora il reddito dichiarato dalle societa' che si  presumono
non operative risulti inferiore a quello minimo di cui  al  comma  6,
gli  uffici  delle  entrate  possono  determinare  induttivamente  il
reddito  in  misura   pari   a   quella   presunta   anche   mediante
l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  41-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.
Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa richiesta
al contribuente, anche per lettera raccomandata,  di  chiarimenti  da
inviare per iscritto entro 60 giorni. 
Nella risposta devono essere indicati i  motivi  posti  a  fondamento
della prova contraria di cui al comma 1.  I  motivi  non  addotti  in
risposta alla richiesta  di  chiarimenti  non  possono  essere  fatti
valere in sede di impugnazione dell'atto  di  accertamento;  di  cio'
l'Amministrazione  finanziaria   deve   informare   il   contribuente
contestualmente alla richiesta.".