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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 253

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 352 (in G.U. 25/08/1995, n.198).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1995)
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Testo in vigore dal:  26-8-1995
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Art. 1

(( (Abolizione degli esami di riparazione
e di seconda sessione).))

((
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:
a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;
b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.
2. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, il comma 6 è abrogato;
b) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
'7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.';
c) all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.';
d) all'articolo 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.';
e) all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;
f) all'articolo 196, il comma 2 è abrogato