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DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 29

Retribuzione minima imponibile nel settore edile
1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
((...))
, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1. (13) (15) (16) (17) (19) (20) (22) (23) (24) (25) (28)
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili.
Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.
4. Le disposizioni del presente articolo:
a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse;
b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1 luglio 1995.

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AGGIORNAMENTO (13)

Il Decreto 18 febbraio 2002, (in G.U. 30/04/2002, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 25 febbraio 2003, (in G.U. 1/4/2003, n. 76), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2002, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 9 febbraio 2004, (in G.U. 26/03/2004, n. 72), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2003, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 1 dicembre 2004, (in G.U. 1/2/2005, n. 25), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2004, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 1 febbraio 2006, (in G.U. 14/4/2006, n. 88), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2005, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il Decreto 5 marzo 2007, (in G.U. 24/4/2007, n. 95), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2006, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il Decreto 24 giugno 2008, (in G.U. 14/8/2008, n. 190), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2008, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il Decreto 16 luglio 2009 (in G.U. 14/10/2009, n. 239), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2009, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (24)

Il Decreto 4 ottobre 2010, (in G.U. 13/12/2010, n. 290), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il Decreto 13 settembre 2011 (in G.U. 15/11/2011, n. 266) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2011, nella misura dell'11,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il Decreto 30 ottobre 2012, (in G.U. 3/1/2013, n. 2), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento."