DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 194

Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 11-6-1995
                               Art. 2
                            (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  prodotti  fitosanitari:  le  sostanze  attive  ed i preparati
contenenti  una o piu' sostanze attive, presentati nella forma in cui
sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
    1)  proteggere  i  vegetali  o  i  prodotti vegetali da tutti gli
organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
      2)  favorire  o  regolare  i  processi vitali dei vegetali, con
esclusione dei fertilizzanti;
      3)   conservare   i   prodotti  vegetali,  con  esclusione  dei
conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
      4) eliminare le piante indesiderate;
      5)  eliminare  parti  di  vegetali,  frenare  o evitare un loro
indesiderato accrescimento;
    b) residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui: una
o  piu'  sostanze,  inclusi  i loro metaboliti e i prodotti derivanti
dalla  degradazione  o  dalla  reazione,  presenti in o su vegetali o
prodotti di origine vegetale o prodotti animali destinati al consumo,
o  presenti altrove nell'ambiente, e costituenti residui dell'impiego
di un prodotto fitosanitario;
    c)  sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato
naturale  o sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze
derivanti dal procedimento di fabbricazione;
    d) sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i vi-
rus,  aventi  un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o
su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;
    e)  preparati:  le  miscele o le soluzioni composte da due o piu'
sostanze, delle quali almeno una sostanza attiva, destinate ad essere
utilizzate come prodotti fitosanitari;
    f)  vegetali:  le piante vive o le parti vive di piante, compresi
frutti freschi e sementi;
    g)   prodotti  vegetali:  i  prodotti  di  origine  vegetale  non
trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione,
l'essiccazione  o  la  compressione, esclusi i vegetali definiti alla
lettera f);
    h)  organismi  nocivi:  i  parassiti  dei vegetali o dei prodotti
vegetali,  appartenenti ai regni animale o vegetale, nonche' i virus,
i batteri, i funghi o altri agenti patogeni;
    i)  animali:  gli  animali  di  specie  normalmente  alimentate e
allevate o consumate dall'uomo;
    l)   immissione  in  commercio:  l'importazione  di  un  prodotto
fitosanitario  nonche'  qualsiasi  consegna  a  terzi,  sia  a titolo
oneroso  che  gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la
successiva spedizione fuori del territorio comunitario;
    m)   autorizzazione   di   un   prodotto   fitosanitario:  l'atto
amministrativo  mediante  il  quale  il  Ministero  della  sanita', a
seguito  di  una  domanda  inoltrata  da  un  richiedente,  autorizza
l'immissione  in  commercio  e l'uso di un prodotto fitosanitario nel
territorio italiano o in una parte di esso;
    n)  ambiente:  l'acqua,  l'aria,  il  suolo, le specie selvatiche
della  flora  e  della  fauna  e  relative  interrelazioni nonche' le
relazioni tra tali elementi e gli organismi viventi;
    o)  lotta  integrata: l'applicazione razionale di un complesso di
misure   biologiche,   biotecnologiche,   chimiche,  colturali  o  di
selezione  vegetale,  con le quali si limita al minimo indispensabile
l'impiego  di  prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per
mantenere  i  parassiti  a  livelli  inferiori a quelli che provocano
danni o perdite economicamente inaccettabili.