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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

note: Entrata in vigore della legge: 6/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 6

((
1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996, in lire 1.090 miliardi per l'anno 1997, in lire 2.020 miliardi per l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.180 miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
))
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.