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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

note: Entrata in vigore della legge: 6/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 3

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.
2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.
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3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1o dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1993 al 30 novembre 1994.
))