stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 698

Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1996)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, di un regolamento per il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo;
414, ha differito il termine per l'emanazione del predetto regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sopprimendo, altresì, da tale data ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Procedimento per l'accertamento sanitario
delle minorazioni civili
1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario
dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidità, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti. Con la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta.
2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in
vigore quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte
delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalità di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.
5. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.
6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche
U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.
7. ll soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai
sensi del comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello
status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art. 11 della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:
"1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.
4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il D.L. n. 414/1994, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 27 agosto 1994, n. 514, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Quest'ultimo decreto è stato a sua volta sostituito dal D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, in corso di conversione in legge, il cui art. 43, che qui si riporta, è pressoché identico nella sostanza all'art. 43 del D.L.
n. 414/1994, salvo il termine per l'emanazione del regolamento, fissato in quest'ultimo decreto al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso:
"Art. 43 (Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici). - 1. È differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti".




Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n.
104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
295/1990, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti:
"Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, della legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale
operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in
volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona
interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli
accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle
unità sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.Lgs. n.
509/1988, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291:
"Art. 11. - 1. Le domande per la valutazione
dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso".